Cassazione Penale, Sentenza n. 22594/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il delitto di invasione di terreno (art. 633 c.p.) dal Giudice di Pace e il Tribunale di Vibo Valentia aveva confermato la condanna. In Cassazione il difensore ha dedotto: (i) utilizzazione illegittima di dichiarazioni autoaccusatorie rese alla polizia giudiziaria senza adeguata assistenza difensiva (violazione art. 63 c.p.p. e correlati artt. 191, 192 c.p.p.); (ii) vizio di motivazione e insufficienza degli elementi del delitto, in particolare assenza del dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p.; (iii) lo stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p.; (iv) prescrizione del reato. La Corte ha esaminato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla P.G. e la mancanza degli elementi costitutivi del reato di invasione, valutando anche la rilevanza degli elementi finalistici e temporali dell'accesso nel fondo altrui.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in assenza di adeguata assistenza difensiva non appena emerso il carattere autoindiziante, sicché l'atto probatorio centrale dell'accusa è stato escluso. Inoltre, sulla base degli elementi di fatto emersi in dibattimento, la Corte ha escluso il dolo necessario per integrare il reato di cui all'art. 633 c.p., rilevando che l'accesso al fondo era momentaneo e strumentale, volto a oscurare le vedute per evitare ulteriori contrasti, e non diretto a occupare o a trarre profitto. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto e sono state revocate le statuizioni civili.
Norme richiamate
Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria di carattere autoaccusatorio non sono utilizzabili contro il dichiarante se rese senza che gli sia garantita l'assistenza del difensore quando, all'emergere del sospetto, tale assistenza doveva essere offerta; la violazione comporta inutilizzabilità dell'atto.
Il reato di invasione di edificio o terreno richiede un'introduzione non meramente momentanea e la presenza del dolo consistente nella volontà di occupare o di trarre altrimenti profitto dall'immobile; la semplice momentanea introduzione, strumentale a scopi diversi (es. evitare contrasti o eseguire manutenzioni), può non integrare il reato.
Lo stato di necessità può escludere la punibilità se l'atto è diretto ad evitare un pericolo attuale e inevitabile e proporzionato al danno, ma la Corte ha valutato la questione alla luce della insussistenza del reato e non ne ha dovuto riconoscere l'applicabilità ai fini di mantenere la condanna.
Richiamate in relazione alla correttezza dell'istruttoria e alla motivazione della decisione: la Corte ha evidenziato vizi nella utilizzazione di atti probatori illegittimi e nell'accertamento del dolo, con conseguente insufficienza della motivazione a sostegno della condanna.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone) - richiamato
Richiamato nel ricorso in relazione all'insieme delle valutazioni sulla responsabilità penale, ma la Corte ha deciso sull'inutilizzabilità delle prove e sull'insussistenza del fatto senza ritenere necessario approfondire profili di concorso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni autoaccusatorie rese alla polizia giudiziaria sono inutilizzabili se la persona non è stata sentita con l'assistenza del difensore o se non è stato interrotto l'interrogatorio al manifestarsi del carattere autoindiziante: il loro utilizzo può far cadere l'intero impianto probatorio.
- Per il delitto di invasione (art. 633 c.p.) è necessario un accesso non meramente momentaneo e una volontà di instaurare un potere di fatto sull'immobile (occupare o trarne profitto); atti temporanei, strumentali e diretti a evitare un danno o a eseguire manutenzione possono non integrare il reato.
- Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) può giustificare condotte altrimenti illecite, ma va provato il pericolo attuale, inevitabile e la proporzionalità dell'azione: invocarlo senza dimostrare questi presupposti è insufficiente.
- Se il giudice fonda la condanna principalmente su prove che risultano inutilizzabili, la sentenza può essere annullata per insussistenza del fatto; le conseguenze civili connesse alla condanna vengono revocate se la sentenza penale viene annullata senza rinvio.
- In processi che riguardano l'accesso in proprietà altrui è essenziale una motivazione chiara su durata, finalità e conseguenze dell'accesso: l'assenza di elementi che dimostrino un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del proprietario ostacola la configurabilità dell'invasione.
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