Ordinanza n. 1857/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di cui alla Comunicazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 31 ottobre 2025 recante “Lista AGCOM dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera n. 96/25/CONS”; della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 96/25/CONS, dell'8 aprile 2025, recante ad oggetto “Adozione delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”, unitamente ai suoi allegati; nonché, per quanto occorrer possa, (i) della delibera n. 9/24/CONS, del 10 gennaio 2024, che ha disposto l'“Avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159”; (ii) della delibera n. 61/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante “Avvio della consultazione pubblica di cui all'art. 1, comma 4, della delibera n. 9/24/CONS volta all'adozione di un provvedimento sulle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”; (iii) del comunicato stampa AGCOM del 12 novembre 2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non noto o conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione AGCOM recante la lista dei soggetti soggetti agli obblighi di cui all'art. 13-bis del decreto-legge n. 123/2023, delibera AGCOM n. 96/25/CONS sulle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore digitale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione AGCOM del 31 ottobre 2025 recante la lista dei soggetti destinatari degli obblighi previsti dall'art. 13-bis del decreto-legge n. 123/2023, la delibera AGCOM n. 96/25/CONS dell'8 aprile 2025, relativa alle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti, nonché gli atti presupposti, tra cui le delibere di avvio del procedimento e della consultazione pubblica, il comunicato stampa e gli ulteriori atti connessi o consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né sviluppa una valutazione analitica del fumus boni iuris o del periculum in mora; dà atto soltanto della particolare delicatezza degli interessi coinvolti e delle esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre una sospensione espressa degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito e ha fissato la trattazione del ricorso all'udienza pubblica dell'11 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente sono adeguatamente soddisfatte con la sollecita discussione del merito della causa
La tutela cautelare può essere accordata mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere gli atti impugnati, quando tale misura è ritenuta sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari.
art. 13-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla l. 13 novembre 2023, n. 159
È richiamato quale fondamento degli obblighi e delle misure amministrative concernenti l'accertamento della maggiore età degli utenti in ambito digitale; l'ordinanza non ne interpreta nel dettaglio il contenuto.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando la sollecita trattazione del merito è sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari prospettate, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica, senza adottare una sospensione espressa del provvedimento impugnato.
- La particolare delicatezza degli interessi pubblici e privati coinvolti può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare, quando il giudice definisce la tutela mediante la sollecita fissazione del merito.
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