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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20491/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda del lavoratore volta a far accertare che, durante il periodo di ferie, la retribuzione dovesse comprendere varie voci percepite nello svolgimento ordinario della prestazione: indennità di assenza dalla residenza, indennità di scorta vetture eccedenti, premio scoperta irregolarità e indennità di utilizzazione professionale (IUP), senza la riduzione della componente variabile rispetto a quella percepita nei periodi lavorati. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'Appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma nel giudizio di legittimità è intervenuta rinuncia rituale al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. In conseguenza, ha regolato le spese applicando il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico della parte ricorrente e disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia rituale comporta l'estinzione del giudizio; le spese possono essere poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale e distratte in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    il contributo unificato aggiuntivo non si applica in caso di estinzione del giudizio, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
  • In caso di estinzione del giudizio, la regolazione delle spese può avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l'andamento complessivo del contenzioso.
  • L'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo non sorge quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la previsione normativa è limitata ai casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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