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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21204/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di altra società per un credito complessivo derivante da prestazioni eseguite in base a un accordo di produzione di calzature. La società istante sosteneva che i crediti fossero stati prima ceduti pro solvendo a un factor e poi retrocessi in suo favore, e chiedeva anche il riconoscimento della prededuzione perché i crediti sarebbero derivati da un contratto di durata nel quale i commissari erano subentrati. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda; il tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo, tra l'altro, insussistente la prededuzione e non provata la titolarità del credito per difetto di prova della notifica al debitore ceduto della retrocessione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1264, comma 1, c.c., sostenendo che la notifica/comunicazione della cessione al debitore ceduto era avvenuta con la domanda di ammissione al passivo e che tale formalità era sufficiente; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell'art. 99 l. fall. e dell'art. 2697 c.c., nonché error in procedendo per omessa e erronea valutazione delle prove.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la comunicazione/notifica della cessione al debitore ceduto potesse validamente avvenire anche mediante la domanda giudiziale di ammissione al passivo, se il cessionario vi rappresenta la propria qualità. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Isernia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1264, primo comma, c.c.

    la cessione del credito produce effetti nei confronti del debitore ceduto non accettante quando gli sia notificata; la domanda giudiziale di pagamento o di ammissione al passivo, se proposta dal cessionario/r retrocessionario in tale qualità, può valere come equipollente della notificazione.

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    sono richiamati come base dell'opposizione allo stato passivo; il credito, anche se ritenuto prededucibile, va comunque sottoposto alla verifica dello stato passivo salvo ipotesi particolari non contestate.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per il vizio processuale dedotto nel secondo motivo.

  • artt. 112, 115, 116 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per censurare la decisione di merito sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa la titolarità del credito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'efficacia della cessione del credito verso il debitore ceduto che non abbia accettato, la notificazione richiesta dall'art. 1264 c.c. non è soggetta a forme sacramentali e può essere realizzata anche tramite domanda giudiziale, purché il cessionario vi faccia valere espressamente la propria qualità.
  • Nel giudizio di ammissione al passivo, la prova della titolarità del credito deve essere valutata tenendo conto che la domanda giudiziale può assolvere anche la funzione di comunicazione della cessione al debitore ceduto.
  • Se un motivo di ricorso è accolto perché decisivo, gli ulteriori motivi che investono questioni assorbite non richiedono esame.
  • La censura sulla notificazione della cessione del credito va distinta dalla questione della spettanza sostanziale del credito: la prima riguarda l'opponibilità al debitore, non la validità intrinseca del rapporto obbligatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCessione del creditoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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