Cassazione Penale, Ordinanza n. 05130/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Il ricorso deduceva, secondo quanto riportato nell'ordinanza, la genericità della motivazione di appello quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 385 c.p., sostenendo che l'allontanamento dagli arresti domiciliari non sarebbe stato valutato correttamente e che avrebbero dovuto rilevare durata, distanza e ragioni dello spostamento, nonché l'invocato stato di necessità. Venivano inoltre contestate le valutazioni sulla imputabilità e capacità di partecipare al processo, l'applicazione della recidiva reiterata e il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero generici rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Catania, la quale aveva congruamente spiegato la sussistenza della fattispecie di evasione e l'insussistenza dello stato di necessità, nonché la correttezza delle valutazioni su imputabilità, recidiva e bilanciamento delle circostanze. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza che assumano rilievo la durata dell'assenza, la distanza dello spostamento o i motivi dell'allontanamento, salvo eventuali cause giustificative da valutare in concreto.
È richiamata la corretta contestazione della recidiva reiterata, ritenuta legittimamente applicata nel giudizio di merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di evasione dagli arresti domiciliari, qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di custodia integra il reato, restando irrilevanti la breve durata, la limitata distanza percorsa e le ragioni soggettivamente addotte, se non sorrette da una causa di giustificazione realmente configurabile.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione dello stato di necessità richiede una puntuale allegazione e una verifica concreta dei relativi presupposti; non basta una mera affermazione difensiva se il giudice di merito ha già fornito motivazione adeguata sul punto.
- Le doglianze relative a imputabilità, capacità processuale, recidiva e bilanciamento delle circostanze attenuanti sono inammissibili se non evidenziano un reale vizio della motivazione o una specifica violazione di legge, ma si limitano a contrapporre una diversa lettura del fatto.
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