Cassazione Penale, Sentenza n. 27016/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in funzione di giudice del riesame, aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. contro l'applicazione degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione. I motivi censuravano: (i) carenza e contraddittorietà della motivazione (omessa valutazione dell'attendibilità delle persone offese e uso della motivazione per "relationem"); (ii) mancanza di autonoma valutazione degli elementi ex art. 309, comma 9 c.p.p.; (iii) insufficiente giustificazione del pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della misura rispetto a misure meno afflittive, nonché errata qualificazione giuridica dei fatti (richiamo alla fattispecie della "ragion fattasi"). La ricorrente contestava altresì l'affidabilità delle fonti di prova per un refuso sull'età di una persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha confermato la legittimità dell'uso della motivazione per relationem purché il giudice compia un effettivo vaglio degli elementi decisivi e ne spieghi la rilevanza; ha ribadito l'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari ma precisato che non richiede la riscrittura integrale dei fatti, limitandosi a esigere l'esplicitazione del profilo valutativo. Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse compiuto idoneo scrutinio valutativo, che le censure fossero in gran parte generiche e che la parte ricorrente non avesse indicato con sufficiente specificità in che modo una diversa valutazione avrebbe determinato un esito differente. Quanto al merito, il Tribunale aveva correttamente ravvisato gravità indiziaria e pericolo di reiterazione, anche per la particolare vulnerabilità delle vittime e per le modalità (tra cui incendio della porta) tali da rendere adeguata la misura degli arresti domiciliari. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila; il testo originale riporta la destinazione della somma in modo tronco ("in favore della Ca...").
Norme richiamate
Disciplina del procedimento cautelare e delle impugnazioni: richiamata in relazione all'oggetto del ricorso e alla sanzione di nullità in caso di motivazione meramente apparente
Prevede l'obbligo di autonoma valutazione del giudice in tema di misure cautelari; la Corte ha richiamato la sanzione (nullità) per la mancanza di una adeguata valutazione critica
Individua le esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove); la Corte ha ritenuto correttamente motivate la sussistenza di tali esigenze nel caso concreto
Norma procedurale richiamata nelle censure sulla motivazione; la Corte l'ha considerata nel quadro della valutazione complessiva della motivazione
Richiamato tra le norme procedurali; contestualizzato nella valutazione della motivazione e degli atti del procedimento
Richiamato quale limite nella esposizione dei motivi nell'atto di impugnazione (la motivazione è enunciata nei limiti strettamente necessari per la motivazione)
Modifica dell'assetto in materia di misure cautelari che ha rafforzato l'obbligo motivazionale e introdotto l'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice; la Corte ne applica i principi
art. 13 Costituzione
Tutela della libertà personale: richiamata come parametro costituzionale cui si connette l'onere motivazionale per le misure cautelari
comma 3-bis e comma 2-quinquies
Norme penali relative a talune ipotesi aggravate (collegate ai reati contestati); richiamate nell'editto accusatorio per la qualificazione delle condotte
comma 2 in relazione all'art. 628
Riferimento normativo nel capo d'imputazione relativo all'estorsione e alle aggravanti collegate
Richiami al codice penale utili alla qualificazione della condotta e delle circostanze (art. 81 su sanzioni, art. 99 su persone soggette a misure, art.56 su delitti commessi con dolo eventuale/concorsi), menzionati nell'incolpazione
Massime di principio
- La motivazione per "relationem" è ammessa ma solo se risulta che il giudice ha compiuto un effettivo vaglio degli elementi riferiti e ha spiegato la rilevanza di tali elementi; non basta un rinvio formale
- L'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari impone al giudice di esplicitare il profilo valutativo: ciò non richiede la riscrittura dei fatti ma richiede l'indicazione dei criteri decisionali adottati
- In cassazione la denunzia di mancanza di autonoma valutazione deve essere specifica: il ricorrente ha l'onere di indicare quali aspetti della motivazione, se valutati diversamente, avrebbero condotto a esiti contrari
- Difetti meramente formali o generiche critiche (es. errori di refuso sull'età) sono in genere irrilevanti rispetto alla decisione cautelare se il quadro probatorio e le valutazioni critiche risultano complessivamente adeguate
- Quando le condotte sono particolarmente pericolose (es. incendio dell'ingresso, minacce a persone anziane), e sussistono elementi di gravità indiziaria e rischio di inquinamento della prova, i tribunali tendono a ritenere proporzionate misure afflittive come gli arresti domiciliari
- Chi impugna un provvedimento cautelare deve mirare non solo a criticare la forma della motivazione ma a dimostrare concretamente l'incidenza del vizio sulla decisione, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato
- La condanna alle spese e ad una somma a carico del ricorrente è una conseguenza frequente dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso
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