Cassazione Penale, Sentenza n. 17279/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnavano, in sintesi: 1) l'ammissione e l'utilizzazione come prova del report di internal audit di UBI Banca, contestato come contenente valutazioni tecniche e dichiarazioni di soggetti non escussi in contraddittorio; 2) il diniego di escussione o rinnovazione istruttoria per testi e redattori del report (tra cui il direttore di filiale Cavanus e il tecnico Greselin) e la mancata acquisizione del provvedimento disciplinare conclusivo della banca; 3) profili relativi alla procedibilità del reato per assenza di querela in primo grado e alla illegittima valorizzazione di una aggravante (abuso della qualità di "operatore di sistema") non contestata formalmente in imputazione; 4) censure sulla valutazione probatoria in ordine a presunte cancellazioni di "partite avvisate" e all'attribuzione di prelievi/uso indebito di carte a soggetti diversi da quelli documentati (refusi nel report); 5) contestazioni in ordine alla eventuale reformatio in peius della pena in appello e alla rilevanza della transazione bancaria sulla posizione civile dell'imputata. Le difese chiedevano l'annullamento o il rinvio per riesame; il Pubblico Ministero chiedeva esiti differenziati rispetto ai ricorsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi nei limiti indicati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio. In particolare: - Ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata pronuncia di non doversi procedere per assenza di querela, confermando che la querela può essere acquisita in ogni fase e che l'appello può legittimamente acquisirla; - Ha però ritenuto fondati profili relativi all'utilizzazione del report di internal audit: il documento conteneva espressioni valutative e dichiarazioni di terzi che avrebbero dovuto essere introdotte in contraddittorio mediante escussione testimoniale, sicché l'uso non selettivo del report a fondamento della responsabilità è illegittimo; - Ha accolto le censure sulla mancata rinnovazione istruttoria riguardante l'acquisizione del provvedimento disciplinare conclusivo (distinto dalla lettera di contestazione), con vizio di motivazione del giudice di merito; - Ha ritenuto insufficiente la motivazione dell'appello sul rifiuto di esaminare i redattori del report e ha indicato che l'esame poteva essere necessario; - Ha accolto, in parte, la censura sul mancato rituale riferimento in imputazione all'aggravante dell'"operatore di sistema", rilevando che la circostanza aggravante connotata da profili valutativi deve essere contestata con modalità tali da garantire la piena comprensione dell'addebito; - Ha dichiarato inammissibili o infondati altri motivi che chiedevano riesami di merito delle prove testimonali e delle valutazioni fattuali (queste ultime sottratte a sindacato di legittimità salvo vizi di logicità/manifesta illogicità). Sul profilo civile la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che la transazione banca-persona offesa non vincola automaticamente l'imputata dipendente per voci di danno non ricomprese nella transazione. Dispositivo: annullamento con rinvio per nuovo giudizio. Spese della parte civile al definitivo (cioè confermate).
Norme richiamate
Il report bancario, se contiene dichiarazioni di terzi o valutazioni, non può essere utilizzato come documento comprovante fatti storici senza che le dichiarazioni siano introdotte nel processo mediante la testimonianza dei dichiaranti; la prova documentale è ammissibile solo se il contenuto è descrittivo e non rappresentativo di dichiarazioni altrui
L'escussione di testi disposta dal giudice in via discrezionale non può essere impugnata in cassazione come omissione decisiva se la richiesta è stata formulata come invito all'esercizio dei poteri discrezionali; tuttavia, se il giudice ritiene l'escussione non necessaria deve darne motivazione logica
art. 431, lett. a) cod. proc. pen.
Il fascicolo per il dibattimento deve contenere gli atti relativi alla procedibilità (anche la querela); il giudice è tenuto ad acquisire la querela, anche d'ufficio e in qualunque fase, se mancasse nel fascicolo e sorgono questioni sulla sua proposizione
La circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore di sistema, essendo valutativa, richiede una rituale e chiara contestazione in fatto per consentire la piena comprensione dell'addebito; la sua applicazione in sentenza senza adeguata contestazione è viziata
art. 417, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: l'imputato deve poter comprendere chiaramente gli elementi materiali e la volontà dell'accusa di attribuire una determinata connotazione circostanziale; ciò impone una enunciazione accusatoria sufficientemente precisa
Le nuove contestazioni e le modifiche dell'imputazione sono ammissibili entro i limiti che non ledano in concreto la possibilità di difesa; il giudice deve controllare che le modifiche non abbiano inciso sui diritti di difesa
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Censura di cassazione per omissione nel procedimento di assunzione di un mezzo di prova ritenuto decisivo è limitata: non è ammissibile quando la prova è stata richiesta ai sensi di norme discrezionali e il giudice l'ha ritenuta non necessaria senza manifesta illogicità
L'efficacia di una transazione contraente vale solo tra le parti della transazione; una transazione parziale non produce effetti esterni a favore di terzi non aderenti rispetto a parti del danno non comprese nella transazione
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Regola relativa alla determinazione della pena in appello e al divieto di reformatio in peius senza impugnazione del pubblico ministero: eventuali censure su aumento della pena possono essere valutate e, se rilevanti, assorbite o decise in sede di merito
Massime di principio
- Un report di internal audit che contenenga valutazioni o dichiarazioni di persone deve essere utilizzato con cautela: le dichiarazioni contenute nel report che costituiscono fatti storici o accuse nei confronti di specifici soggetti richiedono l'escussione testimoniale dei dichiaranti per rispettare il principio del contraddittorio
- Il giudice d'appello è tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, la querela o la documentazione sulla procedibilità se sorgono dubbi: la mancata presenza della querela nel fascicolo di primo grado non comporta automaticamente la pronuncia di non doversi procedere
- Le circostanze aggravanti con elementi valutativi (es. abuso della qualifica di operatore di sistema) devono essere contestate in modo tale da consentire all'imputato di comprendere l'addebito; la loro applicazione in sentenza senza rituale contestazione può determinarne l'annullamento limitatamente a quel profilo
- Le richieste di rinnovazione istruttoria in appello sono eccezionali ma possono essere necessarie quando la prova richiesta è l'unico mezzo idoneo a introdurre nel processo elementi valutativi o dichiarativi assenti nel contraddittorio; il giudice deve motivare adeguatamente il rigetto
- Una transazione tra persona offesa e terzo (es. banca) non estingue automaticamente le pretese verso un dipendente imputato per voci di danno non ricomprese nella transazione; l'efficacia della transazione è limitata alle parti e all'oggetto concreto dell'accordo
- In sede di legittimità non è consentita una libera revisione del merito probatorio: le critiche devono assumere la forma di vizi tassativi (contraddittorietà manifesta, illogicità, violazioni di legge) per essere accolte
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