Cassazione Penale, Ordinanza n. 30448/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano reiterativi, aspecifici e privi di novità rispetto a quelli già scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello a pena detentiva e pecuniaria per porto di arma clandestina, detenzione di munizioni e ricettazione, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., con motivazione ritenuta stereotipata e priva di concreta valutazione degli elementi favorevoli; 2) violazione dell'art. 133 c.p. per omessa conversione della pena detentiva in pena sostitutiva, assumendo la sussistenza dei presupposti; 3) omessa disapplicazione della recidiva; 4) vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità penale. La Corte rileva che tutte le doglianze riproponevano questioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, e che la responsabilità era stata fondata su dati oggettivi, in particolare il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di un'arma clandestina e del relativo munizionamento.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche erano state negate dal giudice di merito; la Corte di cassazione non entra nel merito perché censura già esaminata e riproposta in modo aspecifico.
La doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva è stata ritenuta già affrontata e respinta in appello, senza specifica critica alla motivazione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Nel giudizio di cassazione la censura deve colpire uno dei vizi tassativi della motivazione; la mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello, senza confronto con la risposta del giudice di merito, esula dalla struttura del controllo di legittimità.
Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'aspecificità del ricorso ricorre quando manca una correlazione tra le ragioni argomentative della decisione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- La contestazione della motivazione su responsabilità, trattamento sanzionatorio, attenuanti generiche o recidiva deve indicare un vizio di legittimità effettivo e non può risolversi in una mera richiesta di riesame del merito.
- La conferma della responsabilità può essere sorretta da dati oggettivi di fatto, come il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di arma clandestina e munizionamento, ove il giudice di merito li valorizzi in modo coerente.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende salvo che risulti l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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