Cassazione Civile, Sentenza n. 38183/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva respinto il reclamo di Luca Messina avverso la decisione di primo grado: il ricorrente contestava (i) la qualificazione e gli effetti dei licenziamenti intimati (denunciando l'esistenza di un ulteriore licenziamento oltre a quello già ritenuto illegittimo), (ii) la mancata applicazione della tutela reintegratoria o, in subordine, della sanzione economica prevista dall'art. 18 Statuto dei Lavoratori per illegittimo licenziamento fondato su totale insussistenza del fatto posto a base del recesso, e (iii) l'omessa pronuncia circa il diritto all'assunzione presso la società subentrante in appalto (richiesta nel rito Fornero).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi e terzo motivo e ha accolto il secondo motivo. In particolare: ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito che hanno qualificato come autonomo il secondo recesso comunicato il 28/12/2015 (collegato alla scadenza dell'appalto al 31/12/2015) e quindi non assorbito dall'illegittimo recesso del 23/11/2015; ha altresì rilevato che, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 59/2021 e n.125/2022) e della giurisprudenza di legittimità, quando sia accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo il giudice non ha più discrezionalità tra reintegrazione e indennizzo ma deve applicare la disciplina reintegratoria “in simmetria” con i licenziamenti soggettivi; tuttavia, la Cassazione ha ricordato e confermato che il risarcimento minimo di cinque mensilità previsto dall'art. 18 è dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo anche quando il rapporto non sia stato effettivamente interrotto. Poiché qui il lavoratore ha continuato a prestare la propria attività e ha percepito retribuzione tra il 23/11/2015 e il 31/12/2015, non è ordinabile un pagamento delle retribuzioni per quel periodo (evitando locupletazione), ma sussiste il diritto al risarcimento minimo: la sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per adeguare la decisione alla corretta disciplina dell'art. 18; in ordine al terzo motivo è confermata l'inammissibilità della domanda di assunzione in capo alla società subentrante ex art. 1, comma 48 L. n. 92/2012.
Norme richiamate
art. 18, legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)
commi 2, 4 e 7; comma 7 (secondo periodo) nella formulazione cui si riferiscono le sentenze della Corte Costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022
La Corte evidenzia che, a seguito delle pronunce costituzionali, il giudice che accerta l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve applicare la tutela reintegratoria (simmetria con i licenziamenti soggettivi). Resta, però, fermo il principio consolidato che l'indennità minima di cinque mensilità è dovuta per l'intimazione di un licenziamento illegittimo anche se il rapporto non è stato effettivamente interrotto.
art. 1, comma 48, legge 28 giugno 2012 n. 92
"con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi"
Il rito Fornero ammette solo domande fondate sugli identici fatti costitutivi dell'impugnazione del licenziamento; pertanto la domanda di assunzione da parte della società subentrante, fondata su fatti diversi, è inammissibile nel rito speciale.
art. 1362 e segg. cod. civ. (interpretazione del contratto)
La Corte rammenta che l'interpretazione negoziale è attività del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale; la Corte d'appello ha dato una interpretazione non implausibile della comunicazione aziendale che esprimeva volontà risolutoria correlata alla scadenza dell'appalto.
Richiamato in relazione alla disciplina del recesso del datore di lavoro e alla qualificazione dei licenziamenti come atti negoziali recettizi che producono effetti dalla comunicazione al lavoratore.
art. 2 e art. 6, legge 15 luglio 1966 n. 604
Norme citate a supporto delle doglianze processuali concernenti i termini e i presupposti dell'impugnativa del licenziamento (richiamate nelle censure, senza che la Cassazione abbia ritenuto fondata la censura relativa).
Corte Costituzionale, sentenze n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022
sent. n. 59/2021: illegittimità costituzionale della forma "può altresì applicare"; sent. n. 125/2022: illegittimità limitata della parola "manifesta"
Hanno inciso sulla portata del comma 7 dell'art. 18 imponendo che, accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, il giudice applichi la reintegrazione e non possa più scegliere discrezionalmente tra reintegrazione e risarcimento.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Richiama l'obbligo, ove ricorrano i presupposti, del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando sia accertata l'insussistenza del fatto posto a base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la giurisprudenza dopo le sentenze della Corte Costituzionale impone la reintegrazione (non più disciplinata a discrezione del giudice); tuttavia, il risarcimento minimo di cinque mensilità è comunque dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo.
- Se tra due comunicazioni di recesso sussiste autonomia causale (es. un primo recesso poi ritenuto illegittimo e un successivo recesso motivato dalla scadenza dell'appalto), il secondo recesso può costituire causa autonoma di cessazione del rapporto e non essere assorbito dall'illegittimità del primo.
- Nel valutare il contenuto di una lettera di licenziamento o risoluzione la interpretazione è attività del giudice di merito; in Cassazione il sindacato è limitato e può intervenire solo per violazione delle regole di interpretazione legale o per manifesta illogicità.
- Nel rito speciale di cui all'art. 1 comma 48 L. n. 92/2012 (Fornero) sono ammesse solo domande fondate sugli stessi fatti costitutivi dell'impugnativa del licenziamento; le domande che si fondano su fatti diversi (p.es. diritto all'assunzione da parte della ditta subentrante) sono inammissibili nel medesimo ricorso.
- Se il lavoratore ha continuato a prestare attività e ha percepito retribuzione tra la data di un licenziamento illegittimo e la cessazione definitiva del rapporto, il giudice evita duplicazioni indemnitarie: non si ordina automaticamente il pagamento delle retribuzioni per quel periodo, ma resta comunque il diritto al risarcimento minimo previsto dall'art. 18.
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