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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 38016/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto a Desideri il diritto alla riliquidazione della quota B del supplemento di pensione senza applicare il tetto massimo previsto per la retribuzione giornaliera pensionabile (art. 12, d.P.R. n. 1420/1971). L'Istituto deduceva in sintesi: (i) il massimale di cui all'art. 12 d.P.R. 1420/1971 opera anche per la quota B e non è stato eliminato dalla normativa successiva; (ii) in subordine, la pretesa era prescritta (richiamando termini quinquennali/decennali). La Corte suprema ha esaminato la questione interpretativa relativa all'applicabilità del massimale alla quota B e la questione prescrizionale sollevata dall'INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo dell'INPS in punto di diritto: ha affermato che il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 70, d.P.R. n. 1420/1971 (modificato dall'art.1, comma 10, d.lgs. n.182/1997) non è stato abrogato e continua a operare anche nella determinazione della quota B della pensione per i lavoratori dello spettacolo. La Corte ha motivato la decisione con argomenti letterali e sistematici: assenza di abrogazione espressa, assenza degli indici di abrogazione tacita (incompatibilità o disciplina completa della materia), necessità di equilibrio tra massimale contributivo e pensionabile e richiamo ai principi della legge di delega. Il motivo sulla prescrizione è stato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione con il principio di diritto che la Corte d'appello dovrà applicare (ossia che la quota B è soggetta al massimale).

Norme richiamate

  • decreto legislativo 30 aprile 1997 n.182, art.4 comma 8

    "sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312"; e "le quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"

    Stabilisce i criteri di calcolo della quota B (aliquota 2% fino al limite/312 e aliquote decrescenti per le eccedenze). La Corte ha ritenuto che il richiamo operato da questa norma non comporti l'eliminazione del massimale previsto dal d.P.R. 1420/1971 per i lavoratori dello spettacolo.

  • decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n.1420, art.12 comma 70

    "Al fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000"

    Fissa il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile. La Corte ha stabilito che tale limite non è stato abrogato dalle riforme successive e deve applicarsi anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.

  • decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503, art.12

    Contiene la tabella delle aliquote di rendimento decrescenti applicabili alle quote di retribuzione eccedenti i massimali. La Corte ha ritenuto che il richiamo alle aliquote di questo articolo non implichi la soppressione del massimale pensionabile previsto dal d.P.R. 1420/1971.

  • decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503, art.13

    Delinea la distinzione tra quota A (anzianità ante 10/01/1993) e quota B (anzianità dal 1/1/1993). Fondamentale per identificare che il contendere riguardava la quota B.

  • decreto legislativo 30 aprile 1997 n.182, art.1 commi 8 e 10

    Modula la contribuzione e la nozione di retribuzione giornaliera, introduce limiti contributivi per alcune categorie; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non abrogano espressamente il massimale pensionabile del d.P.R. 1420/1971.

  • legge 8 agosto 1995 n.335, art.2 comma 18 (richiamata)

    Richiamata in relazione ai limiti annui della base contributiva/pensionabile; la Corte usa il richiamo sistematico per argomentare che non può esistere un massimale contributivo senza un corrispondente massimale pensionabile.

  • decreto-legge 28 ottobre 2011 n.201, art.21 (soppressione ENPALS richiamata)

    Richiamato per la contestualizzazione del passaggio della gestione ENPALS all'INPS; non inciso sul principio di diritto relativo al massimale.

  • decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, art.38 (prescrizione)

    Rilevato in relazione alla questione prescrizionale; la Corte territoriale aveva ritenuto che la norma non avesse efficacia retroattiva e che il termine fosse interrotto da una domanda promossa nel marzo 2016.

  • codice civile, artt. 2934, 2938, 2946 (richiamati sulla prescrizione)

    Richiamati dall'INPS per sostenere la rilevanza della prescrizione decennale; la Corte di Cassazione ha comunque assorbito il motivo prescrizionale dopo aver deciso sul merito.

Massime di principio

  • Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'ENPALS, la quota B della pensione (anzianità dal 1° gennaio 1993) è soggetta al massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art.12 d.P.R. n.1420/1971, salvo abrogazione espressa.
  • L'abrogazione tacita di una disciplina basilare come il massimale pensionabile non può ritenersi sussistente in assenza di indici chiari (incompatibilità normativa o disciplina completa della materia); il richiamo ad aliquote o a limiti diversi non implica automaticamente soppressione del massimale.
  • Nel caso di riforme che rimodulano contribuzione e calcolo pensionistico, va garantita la coerenza tra massimale contributivo e massimale pensionabile: la possibilità di versare contributi 'pieni' su una fascia e ricevere poi prestazioni senza corrispondente limite è incompatibile con la logica sistematica della disciplina.
  • Le questioni prescrizionali relative a riliquidazioni pensionistiche richiedono attenzione alla norma sopravvenuta (es. art.38 d.l.98/2011) e alla decorrenza/efficacia retroattiva: la proposizione di una domanda di ricostituzione può interrompere i termini di prescrizione; tuttavia il giudizio sulla prescrizione può restare assorbito se il giudice decide definitivamente il merito sostanziale.
  • In contenziosi previdenziali complessi, il richiamo sistematico alle norme (testo letterale, struttura della riforma, finalità di equilibrio finanziario) prevale su argomentazioni basate su studi attuariali o su interpretazioni non espresse dal legislatore.

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