Cassazione Civile, Sentenza n. 38018/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sull'applicabilità del limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile (massimale previsto dall'art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420/1971, originariamente L. 315.000 rivalutata) alla "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo. In particolare si contendeva se l'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997 avesse implicitamente escluso tale massimale per la quota B, prevedendo invece l'applicazione delle aliquote di rendimento dell'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992 in funzione delle fasce retributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo di censura. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva invece ritenuto non applicabile il massimale alla quota B, e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui anche nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non essendovi stata abrogazione per incompatibilità da parte dell'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997.
Norme richiamate
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7
"ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000"
La Corte ha ritenuto che il massimale pensionabile previsto da questa norma permane applicabile anche alla quota B dei lavoratori dello spettacolo; non è stato espressamente abrogato e non sussiste incompatibilità con la normativa successiva.
Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, art. 4, comma 8
"si applica una aliquota di rendimento annuo del 2 per cento sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312"
La Corte ha escluso che questo richiamo comporti l'abrogazione implicita del massimale specifico previsto per i lavoratori dello spettacolo; la norma disciplina aliquote di rendimento ma non elimina il limite pensionabile di cui al D.P.R. 1420/1971.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12 e art. 13
art. 12 contiene la tabella delle aliquote di rendimento decrescenti; art. 13 descrive la composizione in quota A e quota B del trattamento pensionistico
Le aliquote di rendimento del d.lgs. 503/1992 sono richiamate dall'art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997 per le quote eccedenti determinati limiti, ma la loro applicazione deve comunque conciliarsi con i limiti massimali previsti dai singoli ordinamenti (quale quello ex D.P.R. 1420/1971 per lo spettacolo).
Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, commi 8 e 10
riferimenti alla disciplina del massimale contributivo e alla modifica del limite di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971
La disciplina introdotta ha rimodulato profili contributivi e pensionistici ma non ha abrogato espressamente il massimale pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; la Corte ha ritenuto coerente mantenere il massimale anche per la quota B.
Massime di principio
- Un massimale pensionabile previsto da una norma antecedente non si considera abrogato implicitamente da una norma successiva che non lo citi espressamente, salvo che sussista incompatibilità insanabile tra le due disposizioni.
- Quando una norma nuova richiama criteri (es. aliquote di rendimento) delle discipline generali, tale richiamo non implica automaticamente l'abolizione dei limiti specifici propri di ordinamenti particolari (es. gestione spettacolo) se il testo e la portata sistematica non lo evidenziano.
- Nelle riforme previdenziali va valutato l'equilibrio tra base imponibile contributiva e base di calcolo pensionistica: la mantenuta applicazione di un massimale pensionabile è coerente con la presenza di massimali o contributi di solidarietà nella parte imponibile.
- Per questioni di interpretazione normativa prevale l'analisi sistematica e teleologica: assenza di espressa abrogazione + assenza di incompatibilità = conservazione della disciplina previgente, salvo chiaro intendimento legislativo contrario.
- In caso di dubbi interpretativi su norme che incidono su prestazioni previdenziali, l'indicazione della Corte può essere che la norma più favorevole al percettore venga rigettata solo se la legge nuova esplicitamente o necessariamente lo richiede; altrimenti si preservano i limiti esistenti.
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