Cassazione Civile, Sentenza n. 38017/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla modalità di riliquidazione della quota B della pensione spettante a Massimo Palazzini. In particolare, questione se alla quota B (anzianità contributive successive al 31.12.1992) si debba applicare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 70, del d.P.R. n. 1420/1971, oppure se tale limite sia stato implicitamente superato/abrogato dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 che disciplina l'applicazione dell'aliquota di rendimento per la quota B.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell'INPS, affermando che il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 70, d.P.R. n. 1420/1971 non è stato abrogato dall'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997 e resta applicabile anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo. La sentenza della Corte d'appello di Roma (che aveva escluso l'applicazione del massimale per la quota B e aveva ritenuto dovute differenze pensionistiche a favore del resistente) è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, con l'indicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini del calcolo della quota B, non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420/1971 come modificato.
Norme richiamate
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 70
[a]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000
La Corte ha ritenuto che tale limite permane in vigore e si applica anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; non è stato abrogato implicitamente dalle successive riforme.
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, art. 4, comma 8
dispone l'applicazione di un'aliquota di rendimento annuo del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312; le quote eccedenti sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992
La norma non costituisce abrogazione del massimale previsto dal d.P.R. 1420/1971; il rinvio operato è compatibile con la permanenza del limite specifico per i lavoratori dello spettacolo.
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12
contiene la tabella delle aliquote di rendimento decrescenti e il richiamo ai limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti
Le aliquote di rendimento sono applicabili, ma operano 'fermo restando' i limiti massimi previsti dai singoli ordinamenti; quindi la tabella non abroga i massimali specifici.
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13
definisce la quota A (anzianità contributive ante 1.1.1993) e la quota B (anzianità contributive dal 1.1.1993)
Fornisce la distinzione tra quota A e quota B, che è centrale per identificare il periodo cui applicare le diverse regole di calcolo pensionistico.
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, commi 8 e 10
comma 8 disciplina l'aliquota contributiva piena fino a un massimale (lire 1.000.000) e il contributo di solidarietà; comma 10 ha modificato il limite previsto dall'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
La disciplina contributiva differenziata introdotta dal legislatore rende ancor più coerente l'esistenza di un massimale pensionabile, poiché esisterebbe altrimenti una disarmonia tra massimale imponibile e massimale pensionabile.
legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini), richiamo art. 1 e art. 2
prevede criteri generali di armonizzazione e limiti annui della base contributiva/pensionabile per talune categorie
La riforma ha introdotto criteri di armonizzazione e limiti della base contributiva/pensionabile, rafforzando l'idea che i limiti contributivi si accompagnino a limiti pensionabili.
Massime di principio
- Se una norma riformatrice non abroga espressamente un precedente limite e non sussiste incompatibilità tale da rendere impossibile la coesistenza delle norme, il limite previgente rimane applicabile.
- Il rinvio a tabelle o aliquote di rendimento in una norma successiva non comporta automaticamente la soppressione dei limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti da norme specifiche dell'ordinamento di categoria.
- La coerenza del sistema (equilibrio tra massimale imponibile e massimale pensionabile) è un elemento interpretativo importante: l'esistenza di un massimale contributivo rafforza l'aspettativa che esista un corrispondente limite pensionabile.
- Gli studi attuariali o documenti amministrativi non possono sostituire un chiaro disposto normativo: l'interpretazione si fonda principalmente sul testo della legge e sul suo disegno sistematico.
- Una impugnazione motivata anche su un singolo elemento di una statuizione può riaprire la cognizione sull'intera statuizione rispetto al giudicato; pertanto questioni parziali possono essere riesaminate se connesse alla medesima sequenza fattuale e normativa.
- In situazioni analoghe il giudice deve verificare espressamente se sussistono indici di abrogazione tacita (incompatibilità o disciplina completa della materia): in assenza di tali indici occorre preservare la disciplina previgente.
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