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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31051/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e non specifico. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la conferma della responsabilità per furto aggravato pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo deduceva che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come furto tentato e non consumato. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era priva di specificità perché sostanzialmente ripetitiva delle argomentazioni già svolte in appello e già disattese con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto; inoltre il ricorso non si confrontava effettivamente con la ratio della decisione impugnata, secondo cui il furto era consumato poiché l'imputato aveva ottenuto l'effettiva disponibilità del bene sottratto riuscendo anche a darsi alla fuga.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    È richiamato implicitamente il reato di furto, in relazione alla distinzione tra forma consumata e tentata; la Corte valorizza la consumazione quando l'agente ha conseguito l'effettiva disponibilità del bene sottratto.

  • art. 625 c.p.

    Il fatto è qualificato come furto aggravato, senza che la sentenza di legittimità entri nel dettaglio della specifica aggravante.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello non è sufficiente.
  • Ai fini della distinzione tra furto tentato e furto consumato, la consumazione si realizza quando l'agente ottiene l'effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche se per un tempo breve e anche se riesce immediatamente a darsi alla fuga.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o difetto di specificità, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla legge, compresa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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