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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31834/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un reciproco contenzioso tra proprietari confinanti in materia di distanze legali tra costruzioni. Un primo giudizio era stato introdotto dai proprietari di un immobile che lamentavano la violazione delle distanze da parte del vicino; quest'ultimo aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale deducendo che erano gli attori ad avere realizzato opere abusive o comunque troppo vicine al confine, in particolare la chiusura di un balcone trasformata in veranda/bovindo e una tettoia destinata a posto auto. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda principale, dopo la rimozione dei manufatti contestati dai convenuti, e aveva accolto la riconvenzionale ordinando l'arretramento delle opere degli attori. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo che nella zona fosse prescritta una distanza di 5 metri dal confine e che non potesse operare il principio di prevenzione. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c. per mancato accertamento della normativa urbanistica effettivamente applicabile e per non aver considerato il principio iura novit curia e la successione delle norme nel tempo; (2) violazione degli artt. 873, 874, 875, 877 c.c. e degli strumenti urbanistici locali, sostenendo che all'epoca dei fatti fosse vigente solo la distanza tra fabbricati, non anche quella dal confine, con conseguente applicabilità del principio di prevenzione e legittimità delle opere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui contestavano l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla data di realizzazione delle opere e sulla qualificazione della chiusura del balcone come nuova costruzione. Tuttavia ha ritenuto erronea la decisione impugnata nella parte in cui aveva imposto una distanza assoluta dal confine senza verificare quale fosse la disciplina urbanistica vigente all'epoca dei fatti e se essa prevedesse davvero anche il distacco dal confine. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se lo strumento urbanistico locale disciplina solo la distanza tra fabbricati e non anche quella dal confine, opera il principio di prevenzione; inoltre le prescrizioni urbanistiche diventano opponibili ai privati solo dopo la sequenza adozione-approvazione-pubblicazione, senza efficacia retroattiva. Poiché la disciplina comunale risultava non chiaramente verificata nei gradi di merito, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché accerti il rispetto delle distanze secondo la disciplina effettivamente applicabile.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre il vizio di omessa pronuncia/erronea considerazione della normativa rilevante e della successione delle leggi nel tempo.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice dovesse applicare d'ufficio la disciplina giuridica corretta sulle distanze.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato quale parametro del vizio motivazionale/di motivazione apparente o insufficiente sulla normativa applicabile.

  • art. 873 c.c.

    Norma base sulle distanze tra costruzioni, la cui integrazione da parte degli strumenti urbanistici locali va verificata in concreto.

  • art. 874 c.c.

    Richiamato in relazione alla facoltà del prevenuto di costruire in appoggio o in aderenza quando non sia imposto il distacco dal confine.

  • art. 875 c.c.

    Richiamato per il meccanismo della prevenzione e per le facoltà conseguenti tra preveniente e prevenuto.

  • art. 877 c.c.

    Richiamato per la disciplina dell'aderenza/appoggio in presenza della prevenzione.

  • Programma di fabbricazione del Comune di S. Arpino

    Rilevato come non decisivo, perché la sua efficacia verso i privati dipende dall'effettiva approvazione e pubblicazione e, in ogni caso, va verificato se imponesse solo la distanza tra fabbricati o anche quella dal confine.

  • PRG del Comune di S. Arpino

    Doveva essere accertato se, nella versione vigente all'epoca delle opere, imponesse anche il distacco assoluto dal confine; in mancanza, opera il principio di prevenzione.

  • Cass. S.U. n. 10318 del 19/05/2016

    Richiamata per affermare che il principio di prevenzione opera anche quando il regolamento locale preveda una distanza tra fabbricati superiore a quella codicistica ma non imponga un distacco dal confine.

  • Cass. n. 14915/2015

    Richiamata per il principio secondo cui gli strumenti urbanistici sono efficaci tra privati solo dopo adozione, approvazione e pubblicazione.

  • Cass. n. 17692/2009

    Richiamata per il medesimo principio sull'efficacia degli strumenti urbanistici e sull'assenza di retroattività.

Massime di principio

  • In materia di distanze tra costruzioni, il giudice deve verificare d'ufficio la disciplina urbanistica effettivamente vigente al momento della realizzazione dell'opera, perché la sola allegazione delle parti non basta a determinare la regola applicabile.
  • Il principio di prevenzione opera non solo nei rapporti regolati dal codice civile, ma anche quando lo strumento urbanistico locale imponga una distanza minima tra fabbricati senza prevedere un autonomo distacco assoluto dal confine.
  • Se lo strumento urbanistico prevede esclusivamente la distanza tra fabbricati, il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza inferiore alla metà, mentre il prevenuto può reagire secondo gli schemi codicistici dell'appoggio o dell'aderenza.
  • Le norme degli strumenti urbanistici locali incidono nei rapporti tra privati solo dopo la necessaria sequenza di adozione, approvazione da parte dell'autorità competente e pubblicazione; in difetto, resta applicabile la disciplina codicistica.
  • La chiusura di uno spazio aperto come balcone o veranda può integrare una nuova costruzione se determina incremento di volumetria, sicché la relativa valutazione di fatto del giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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