Cassazione Penale, Ordinanza n. 36482/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza dell’8 gennaio 2026 della Corte di appello di Torino, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. Con l’unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. Il fatto rilevante per la commisurazione era la detenzione di cocaina pari a 93 dosi medie singole, con rinvenimento di sostanza da taglio e condotta dell’imputato volta a disfarsi della droga alla vista degli operanti. La pena era stata determinata partendo da una base di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa, poi ridotta per le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione sulla pena, poiché la Corte territoriale aveva richiamato gli indici dell’art. 133 c.p., valorizzando il quantitativo di cocaina, il rinvenimento della sostanza da taglio e il tentativo di disfarsi della droga, elementi indicativi della gravità del fatto e della capacità a delinquere. La censura è stata considerata meramente avversativa. La Corte ha precisato che la specifica e dettagliata motivazione è necessaria quando la pena superi la misura media edittale; la pena media si calcola dividendo per due l’intervallo tra minimo e massimo e aggiungendo il risultato al minimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Fall Serigne Fallou Mbake ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 gennaio 2026 di conferma della sentenza del Tribunale di Torino di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 4000 di multa.
La disposizione individua il reato per il quale è intervenuta la condanna, confermata nei gradi di merito; la decisione di legittimità qui riportata affronta il solo trattamento sanzionatorio.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale.
La motivazione sulla commisurazione della pena è sufficiente se dà conto dei criteri legali o richiama gravità del reato e capacità a delinquere; una spiegazione analitica è richiesta quando la pena supera la misura media edittale.
In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto che la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 4000 di multa, calcolata muovendo dalla pena base di anni 2 di reclusione e euro 4000 di multa ridotta nella misura su indicata ex art. 62 bis cod. pen., fosse giustificata in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina detenuto (pari a 93 dosi medie singole) e della non modesta capacità a delinquere, comprovata dal rinvenimento di sostanza da taglio e dal comportamento tenuto alla vista degli operanti .(consistito nel cercare di disfarsi della droga).
Le attenuanti generiche sono state applicate riducendo la pena base detentiva da due anni a un anno e sei mesi; la Corte ha ritenuto giustificata la pena risultante alla luce degli elementi concreti relativi al fatto e alla capacità a delinquere.
Massime di principio
- La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; l’obbligo motivazionale è assolto quando la decisione dà conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 c.p. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere.
- È necessaria una motivazione specifica e dettagliata sul percorso di determinazione della pena quando questa supera la misura media edittale; tale misura si ottiene dividendo per due l’intervallo tra minimo e massimo edittali e sommando il risultato al minimo.
- È inammissibile la censura sulla commisurazione della pena che, a fronte di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, si risolva in una contestazione meramente avversativa delle valutazioni discrezionali del giudice di merito.
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