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Sentenza

Sentenza del 05/06/2024 n. 501 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di intimazione per riscossione TARI 2010. La società contribuente denunciava la mancata notifica dell'atto presupposto (accertamento) e contestava la quantificazione degli interessi e l'illegittimità degli oneri di riscossione. Il primo grado aveva annullato l'avviso per mancata notifica dell'atto presupposto. SO.RI.T. ha impugnato deducendo difetto di legittimazione passiva (sosteneva che le contestazioni sulla pretesa tributaria e sulla notifica spettano all'ente impositore, il Comune) e producendo prova di notifica, chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Commissione d'appello ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di mancata legittimazione di SO.RI.T.: le questioni relative alla notifica dell'atto presupposto e alla quantificazione degli interessi attengono all'ente impositore, mentre il concessionario è legittimato solo relativamente alla quantificazione dei compensi di riscossione. Poiché il ricorso era stato proposto solo contro SO.RI.T. e non anche contro il Comune (parte necessaria), la sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla e la causa è stata rimessa alla CTP di primo grado per integrazione del contraddittorio e decisione nel merito. Per la natura della pronuncia e la condotta delle parti, le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 354 c.p.c.

    Prevede la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la remissione della causa al primo giudice quando manca il contraddittorio o una parte necessaria; applicato al processo tributario per la nullità della sentenza resa senza la presenza dell'ente impositore.

  • R.D. 14/04/1910 n. 639

    Disciplina la procedura di riscossione coattiva tramite consegna della lista di carico al concessionario; la giurisprudenza interpreta che le eccezioni sulla pretesa sostanziale e sugli atti presupposti riguardano l'ente creditore e non il concessionario.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 29

    Norma sulla riunione di processi tributari afferenti a cause connesse; richiamata per il principio che, ove necessario, il contraddittorio deve essere integrato e le parti correlate devono essere chiamate per evitare nullità o decisioni incongrue.

  • art. 61 (citato D.P.R.)

    Richiamo normativo volto a estendere talune regole del processo ordinario al processo tributario; utilizzato per spiegare l'applicabilità delle norme sul litisconsorzio e sulla riunione dei processi anche in sede tributaria.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. civ. sez. trib., 18/02/2010 n.3830; Cass. civ. n. 8613/11; 22617/06; 23701/04)

    Costante principio secondo cui il concessionario della riscossione è un 'adiectus solutionis causa' estraneo alle contestazioni sulla pretesa sostanziale: risponde solo dei vizi dell'atto di riscossione e del procedimento esecutivo, mentre sull'esigibilità e quantificazione del credito deve rispondere l'ente impositore.

Massime di principio

  • Se si contestano atti o profili prodromici all'ingiunzione (es. mancata notifica dell'accertamento, legittimità e quantificazione degli interessi), il soggetto da citare è l'ente impositore: il concessionario è legittimato solo per vizi inerenti l'atto di riscossione e per la quantificazione dei compensi di riscossione.
  • La mancanza del contraddittorio della parte necessaria (es. il Comune quando la disputa riguarda la pretesa tributaria) comporta nullità della decisione e rimessione della causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio (art. 354 c.p.c.), anche nel processo tributario.
  • La produzione di prova di notifica da parte del concessionario non sopperisce all'assenza dell'ente impositore nel processo quando le questioni rilevanti attengono alla sostanza della pretesa tributaria; in tali casi l'integrazione del contraddittorio è necessaria.
  • Se l'opposizione riguarda esclusivamente i compensi di riscossione applicati dal concessionario, è possibile agire direttamente nei confronti del concessionario; quando invece si impugnano accertamenti, interessi o la esigibilità del tributo, va chiamato il Comune.
  • Per evitare la declaratoria di nullità e il rinvio, è consigliabile, se vi è dubbio sulla natura delle questioni dedotte, citare sia il concessionario sia l'ente impositore ovvero richiedere l'integrazione del contraddittorio in rito.

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