Cassazione Penale, Ordinanza n. 18905/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 23/09/2024 che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 642 c.p. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; con il secondo motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità per il delitto ascritto. La Corte ha rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato perché dalle stesse ragioni della sentenza impugnata risultava che le attenuanti generiche erano già state concesse nella loro massima estensione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e indeterminato, in quanto non rispettoso dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, il ricorso non indicava specificamente quali elementi fondassero la censura, impedendo al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto della declaratoria di responsabilità impugnata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non generici; la mancanza di specificità e l'indeterminatezza rendono il motivo inammissibile.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a censurare in modo assertivo la motivazione della sentenza impugnata senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della critica.
- Un motivo è generico quando, pur formalmente diretto contro la motivazione della decisione, non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e quindi di esercitare il controllo richiesto.
- Non può essere dedotto il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche quando dalla sentenza impugnata risulti che le stesse sono già state concesse nella massima estensione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile se costituita.
Come è indicizzato
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