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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35665/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per revocazione contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, in un precedente giudizio concernente l'impugnazione dell'estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento per tributi degli anni 2003 e 2004, aveva accolto il secondo motivo del ricorso dell'Amministrazione finanziaria e cassato la decisione di merito favorevole ai contribuenti. Nel ricorso per revocazione deducevano, con più censure, un asserito errore revocatorio della Corte: da un lato, l'errata attribuzione alla cartolina di ritorno della notifica dell'intimazione di pagamento del 22 maggio 2013, sostenendo che la Corte non avesse spiegato il collegamento di quel documento con le cartelle contestate; dall'altro, il difetto di motivazione dell'ordinanza revocanda in ordine alla regolarità della notifica dell'intimazione, prospettato come errore di fatto. La Corte ha ritenuto la prima censura inammissibile perché sostanzialmente diretta a contestare una valutazione motivazionale e giuridica, non un errore percettivo; la seconda è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo dubitativo e comunque infondata, poiché atteneva a una valutazione delle risultanze processuali e non a una falsa percezione della realtà processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio, nel giudizio di legittimità, è configurabile solo come errore di fatto meramente percettivo, immediatamente rilevabile dagli atti, tale da indurre la Corte a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, ma non quando la doglianza investe la valutazione giuridica o motivazionale del materiale processuale. Le censure dei ricorrenti sono state quindi ritenute estranee al paradigma dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio in favore delle controparti, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, cioè per una svista percettiva su un fatto decisivo già acquisito o escluso, non per contestare valutazioni giuridiche o motivazionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di soccombenza nel giudizio di impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione contro le sentenze o ordinanze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile solo quando la Corte, quale giudice del fatto processuale, abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo in conseguenza di una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che si risolva nella critica alla valutazione giuridica delle risultanze processuali, alla lettura complessiva degli atti o alla motivazione della precedente decisione.
  • L'errore di fatto revocatorio presuppone un fatto positivamente acquisito o escluso nel processo e percepito in modo errato dalla Corte; resta esclusa la revocazione quando il giudice abbia semplicemente valutato, in modo ritenuto non condivisibile, elementi processuali esattamente percepiti.
  • Una censura formulata in modo meramente dubitativo o generico non soddisfa l'onere di specificità richiesto per l'ammissibilità del ricorso per revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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