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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07262/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società di fatto occulta qualificata come holding, ritenuta responsabile per abuso dell'attività di direzione e coordinamento esercitata in danno di una società del gruppo poi fallita. Il tribunale aveva aperto la procedura concorsuale anche nei confronti dei due soci illimitatamente responsabili; la corte d'appello aveva respinto il reclamo, confermando tra l'altro la competenza territoriale di Padova, l'irrilevanza dell'art. 10 l. fall. per la società occulta, l'insussistenza di prescrizione del credito risarcitorio della curatela della società eterodiretta, la configurabilità della società di fatto quale holding di direzione e coordinamento e la correttezza del diniego di prova testimoniale e c.t.u. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 9 l. fall. e dell'art. 2497 c.c. per incompetenza territoriale del tribunale di Padova e per l'asserita erroneità della presunzione di coincidenza tra sede della società occulta e sede della società eterodiretta; 2) violazione degli artt. 2497, 2947 e 2043 c.c. e degli artt. 6 e 10 l. fall. per carenza di legittimazione attiva della curatela della società eterodiretta, insussistenza del credito e prescrizione del diritto risarcitorio; 3) violazione dell'art. 2497 c.c. e degli artt. 1, 10 e 147 l. fall. per contestare l'esistenza stessa della holding occulta e la riconducibilità agli Zanon dell'attività di direzione e coordinamento; 4) nullità della sentenza per vizi motivazionali; 5) omesso esame di fatti decisivi e discussi, in particolare quelli che avrebbero escluso la holding e valorizzato il ruolo di un professionista terzo; 6) violazione degli artt. 15 l. fall., 24 e 111 Cost. per il mancato espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte della corte territoriale, di una presunzione semplice circa la sede effettiva della società di fatto, coincidente con il luogo in cui si assumevano le decisioni strategiche dell'impresa, trattandosi di accertamento di fatto insindacabile in cassazione. Sul secondo motivo ha affermato che la prescrizione del credito risarcitorio da fatto illecito decorre quando il danno è conoscibile con sufficiente certezza, e che nel caso concreto la corte d'appello aveva individuato il dies a quo nell'ultimo atto noto di eterodirezione, in un quadro nel quale il pregiudizio agli interessi sociali risultava ormai conoscibile; ha inoltre osservato che la questione del momento di emersione esterna del danno è quaestio facti. Sul terzo motivo ha dichiarato inammissibile la censura, perché diretta a rimettere in discussione l'accertamento di merito sull'effettivo esercizio della direzione e coordinamento da parte della società di fatto, ricordando che la responsabilità ex art. 2497 c.c. deriva dall'aver esercitato tale attività in modo abusivo e produttivo di danno patrimoniale alla società eterodiretta. Sul quarto ha escluso qualsiasi anomalia motivazionale rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. Sul quinto ha ribadito che l'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo già considerato dal giudice di merito. Sul sesto ha ritenuto insindacabile la valutazione di superfluità della prova testimoniale e della consulenza tecnica, rilevando peraltro la natura esplorativa della c.t.u. richiesta. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità in favore di entrambi i fallimenti controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 9 l. fall.

    La competenza territoriale va individuata secondo i criteri di legge; nel caso di società di fatto occulta è stato ritenuto legittimo il riferimento alla sede effettiva desumibile in via presuntiva dal luogo delle decisioni strategiche.

  • art. 2497 c.c.

    La responsabilità sorge quando l'attività di direzione e coordinamento è esercitata in modo abusivo e causa un danno all'integrità patrimoniale della società eterodiretta, con pregiudizio per i creditori.

  • art. 2947 c.c.

    Il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria da illecito decorre dalla conoscibilità del danno e dei suoi elementi costitutivi, non dal mero fatto storico generatore.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come base della responsabilità aquiliana e del credito risarcitorio azionato dalla curatela della società danneggiata.

  • art. 6 l. fall.

    È evocato nel contesto della legittimazione e dei presupposti dell'azione concorsuale, ma la censura è stata respinta perché fondata su presupposti di fatto non condivisi.

  • art. 10 l. fall.

    La Corte ha escluso che, per la società di fatto occulta, il termine di un anno dalla cessazione dell'attività fosse stato dimostrato o fosse comunque rilevante nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • art. 147 l. fall.

    È richiamato in relazione all'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, ma la censura è stata respinta perché ancorata a una contestazione di fatto.

  • art. 182-bis l. fall.

    L'accordo di ristrutturazione è stato considerato non decisivo ai fini della decorrenza della prescrizione, essendo proseguita l'attività illecita di direzione e coordinamento.

  • art. 15 l. fall.

    È richiamato per contestare il diniego di prova, ma la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della rilevanza delle prove.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere il diritto alla prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata critica della ratio decidendi.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione alla motivazione e al giusto processo, senza che fosse ravvisata una violazione rilevante.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La denuncia di violazione di legge richiede il confronto tra norma asseritamente violata e affermazioni in diritto della sentenza; qui la censura era in realtà diretta contro l'accertamento di fatto.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    È circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o di lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori.

Massime di principio

  • In tema di competenza territoriale e società di fatto occulta, la sede può essere desunta in via presuntiva dal luogo in cui si assumono le decisioni strategiche dell'impresa; tale accertamento, se sorretto da presunzioni semplici, è valutazione di fatto insindacabile in cassazione salvo vizi giuridici della regola inferenziale.
  • La responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. presuppone un esercizio abusivo dell'attività direttiva idoneo a ledere l'integrità patrimoniale della società eterodiretta; la contestazione dell'effettivo svolgimento di tale attività o della sua imputazione integra, di regola, una censura di merito non riesaminabile in cassazione.
  • La prescrizione dell'azione risarcitoria da fatto illecito decorre quando il danneggiato abbia o possa avere sufficiente conoscenza del danno e dei suoi elementi costitutivi; nei giudizi complessi il dies a quo va ancorato al momento di emersione conoscibile del pregiudizio, non necessariamente al singolo atto lesivo iniziale.
  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • La mancata ammissione di prova testimoniale o consulenza tecnica è censurabile solo se la decisione del giudice di merito sia viziata da errore di diritto o da motivazione mancante o illogica; la scelta di ritenere la prova superflua o esplorativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioniProveInadempimentoResponsabilità della PAAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniResponsabilità civileSocietario
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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