Sentenza del 17/06/2020 n. 789 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - reddito d'impresa - perdita su crediti - rilevanza fiscale - presupposto - esperimento di azione di recupero - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto deducibile una perdita su crediti di 456.320,80 euro, contestando la violazione degli artt. 101, comma 5, e 109 del d.P.R. 917/1986. Il credito derivava da lavori eseguiti per TS C. Srl, appartenente allo stesso gruppo: il fallimento di quest’ultima, dichiarato nel 2004, era stato revocato nello stesso anno per mancanza di domande di ammissione al passivo. La contribuente non aveva documentato i rapporti sottostanti né intrapreso azioni o tentativi di recupero, benché la debitrice non fosse irreperibile e risultasse avere beni e attività patrimoniali. L’Agenzia contestava inoltre che la perdita fosse stata imputata al 2007, anziché al 2004, e richiamava l’assenza di accantonamenti al fondo svalutazione crediti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia, riformato la sentenza di primo grado sul rilievo n. 2 e confermato integralmente l’avviso di accertamento per il 2007, che contestava maggiori imposte IRES per 459.107 euro e IRAP per 59.467 euro. Ha ritenuto che, fuori dai casi di assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, la deduzione richieda elementi certi e precisi e la prova dell’effettività e definitività della perdita; la contribuente, rimasta inerte e senza dimostrare l’impossibilità di recuperare il credito, non ha assolto tale onere. Ha inoltre rilevato che, in caso di procedura concorsuale, la perdita va imputata di regola all’esercizio di apertura, qui il 2004, e non scelta discrezionalmente per il 2007. L’appellata è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.300 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 101, comma 5, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
In assenza di queste, occorre dare prova dell'effettività della perdita, che potrà essere considerata tale solo allorquando il creditore abbia esperito, senza risultato, tutti i mezzi legali a sua disposizione al fine di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa.
Se il debitore non è assoggettato a una procedura concorsuale che consenta di presumere la certezza della perdita, il creditore deve provare con elementi certi e precisi che la perdita è effettiva e definitiva. Il mancato esercizio di iniziative di recupero, senza prova che fossero inutili o impraticabili, non basta a rendere il credito fiscalmente deducibile.
Art. 109 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
L'individuazione del periodo d'imposta cui imputare la perdita non è rimessa alla discrezionalità del contribuente, dovendosi, invece, applicare il principio di competenza di cui all'articolo 109 del TUIR, in base al quale detto periodo corrisponde a quello in cui si realizza la certezza del minor incasso.
La perdita va imputata all’esercizio in cui diventa certa e determinabile, non a quello scelto dal contribuente. Quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, la decisione indica di regola l’esercizio di apertura della procedura.
La pronuncia richiama il principio civilistico di prudenza in relazione alla mancata costituzione di accantonamenti al fondo svalutazione crediti, considerandola un elemento di contesto contrario alla condotta contabile della società. Non è però presentata come autonomo fondamento della decisione sulla deducibilità fiscale.
Massime di principio
- Per dedurre una perdita su crediti, non basta che il credito sia contabilizzato o che il debitore appaia in difficoltà: occorre dimostrare la perdita effettiva e definitiva, con elementi documentali e, quando ragionevolmente possibile, iniziative concrete di recupero.
- L’appartenenza del creditore e del debitore allo stesso gruppo non esonera dall’onere di recuperare il credito né introduce un’eccezione ai requisiti fiscali. La rinuncia o l’inerzia del creditore possono essere valutate come scelta volontaria, non come prova dell’inesigibilità.
- La deduzione deve rispettare il principio di competenza: va effettuata nell’esercizio in cui la perdita diventa certa e determinabile. Il contribuente non può rinviare a un esercizio successivo la deduzione per propria convenienza.
- Se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, la perdita è di regola imputabile all’esercizio di apertura della procedura; se la procedura viene revocata o non ricorre, occorre verificare e documentare autonomamente i presupposti della perdita e il momento in cui sono maturati.
- La valutazione dell’inesigibilità deve considerare le circostanze concrete: importo del credito, documentazione del rapporto, patrimonio e attività del debitore, eventuali procedure o contenziosi e ragionevole disponibilità di strumenti legali di recupero.
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