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Ordinanza

Ordinanza n. 93/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: a) della comunicazione di rigetto dell’istanza di rilascio del certificato di abilitazione per la classe di concorso A045, ricevuta con mail del 22/1/2026 con cui l’Associazione di formazione Mnemosine Ente di Formazione Accreditato presso il Ministero dell’Università e Ricerca ha comunicato alla ricorrente, anche per conto dell’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, il rigetto dell’istanza di scioglimento della riserva volta al rilascio del certificato di abilitazione per la classe di concorso A045, relativo al superamento della prova conclusiva del corso svolto presso il predetto Ateneo ai sensi del DPCM 4/8/2023; b) del provvedimento di estremi ignoti e/o comunque della determinazione, anch’essa di estremi ignoti, con cui l’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha negato alla ricorrente lo scioglimento della riserva con cui è stata ammessa al corso abilitante presso il predetto Ateneo, ai sensi del DPCM 4/8/2023, per la classe di concorso A045 e, conseguentemente, anche il rilascio del relativo certificato di abilitazione, determinazione comunicata per UNIDA dall’associazione formativa Mnemosine “Ente Accreditato Ministero Istruzione Università e Ricerca” alla quale la ricorrente si è affidata per l’immatricolazione ai predetti corsi; c) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, il Decreto Presidenziale dell’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria n. 58/24 dell’8/10/2024 (Bando di concorso) nella parte in cui non prevede il consolidamento della posizione dei corsisti ammessi con riserva in attesa di riconoscimento del titolo estero che abbiano poi conseguito al termine dei corsi Indire di cui al DL 71/24 il corrispondente titolo italiano;

Giustizia amministrativa202600159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dello scioglimento della riserva e diniego del rilascio dell'attestazione di abilitazione per la classe di concorso A045, comunicati dall'associazione formativa incaricata dall'università

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente era stata ammessa con riserva al percorso abilitante da 30 CFU per la classe di concorso A045, in attesa del riconoscimento ministeriale del titolo estero, e aveva completato il corso superando la prova finale. Successivamente aveva partecipato al percorso INDIRE previsto dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024, rinunciando alla precedente procedura di riconoscimento del titolo estero, come richiesto per accedere a tale percorso. Dopo aver superato anche il percorso INDIRE, l'università ha ritenuto di non poter più sciogliere la riserva né rilasciare l'attestazione relativa ai 30 CFU, reputando ostativa la rinuncia al riconoscimento del titolo estero. La ricorrente ha impugnato il diniego, gli atti presupposti e, ove occorrente, il bando universitario nella parte in cui non disciplinava il consolidamento della posizione dei corsisti ammessi con riserva che avessero successivamente conseguito il corrispondente titolo italiano mediante il percorso INDIRE. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti, rappresentando l'esigenza di utilizzare il titolo per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie GPS in fase di aggiornamento e per il riconoscimento del relativo punteggio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la domanda cautelare meritevole di accoglimento, rilevando la mancanza di una puntuale disciplina di raccordo tra il percorso abilitante ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 e il percorso INDIRE ex art. 7 del d.l. n. 71/2024, attuato dal D.M. n. 77/2025. In considerazione di tale lacuna regolatoria e dell'esigenza della ricorrente di spendere il titolo ai fini dell'inserimento nella prima fascia GPS e del riconoscimento del punteggio, il giudice ha ordinato all'università di rilasciare l'attestazione richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con riserva degli esiti del giudizio di merito e dei conseguenti effetti sul punteggio in graduatoria. Il TAR ha disposto inoltre l'acquisizione, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di chiarimenti documentati sul rapporto generale tra i due percorsi, sull'incidenza della rinuncia al riconoscimento del titolo estero e sulle eventuali direttive impartite alle università non statali. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13 DPCM 4 agosto 2023

    Disciplina il percorso abilitante da 30 CFU per la classe di concorso interessata, al quale la ricorrente era stata ammessa con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Prevede il percorso INDIRE successivamente frequentato e completato dalla ricorrente.

  • art. 5 D.M. 24 aprile 2025, n. 77

    È richiamato quale disposizione che prevedeva la rinuncia alla procedura di riconoscimento del titolo estero per la partecipazione al percorso INDIRE.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare accolta dal TAR.

Massime di principio

  • Quando due percorsi formativi abilitanti sono disciplinati da fonti diverse e manca una puntuale disciplina di raccordo, l'amministrazione e l'università devono valutare specificamente gli effetti del completamento del secondo percorso sulla posizione di chi era stato ammesso con riserva al primo, evitando un diniego automaticamente fondato sulla rinuncia a una procedura di riconoscimento resasi necessaria per accedere al percorso successivo.
  • In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, la tutela cautelare può consistere nell'ordine all'amministrazione di rilasciare provvisoriamente l'attestazione richiesta, quando la lacuna regolatoria e l'urgenza di utilizzare il titolo nelle graduatorie pubbliche rendano necessario preservare l'utilità della posizione del richiedente, con riserva degli effetti definitivi dell'esito di merito.
  • Ai fini della decisione cautelare, l'esigenza di spendere tempestivamente un titolo per l'inserimento in graduatorie pubbliche e per il riconoscimento del relativo punteggio può giustificare l'adozione di una misura anticipatoria, anche quando la verifica puntuale del rapporto tra i diversi percorsi formativi debba essere svolta nella fase di merito mediante acquisizione di chiarimenti ministeriali.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPersonale scolasticoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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