Cassazione Penale, Sentenza n. 14661/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Enna che aveva condannato Salvatore Amico per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere (art. 4, comma 3, legge n.110/1975). L'imputato deduceva: (i) errata valutazione della prova e mancato riconoscimento del giustificato motivo (soggiorno nell'auto quale abitazione provvisoria e uso quotidiano degli oggetti); (ii) omissione di motivazione sul diniego dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); (iii) eccessività della pena; (iv) omessa valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164 c.p., poiché le precedenti condanne non dovrebbero integrare un'ostatività assoluta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha rigettato i motivi relativi alla valutazione della prova e all'eccessività della pena (ritenendo corretta la valutazione del Tribunale e la quantificazione della pena). Ha invece annullato la sentenza limitatamente a due profili: (a) l'omessa motivazione in ordine al diniego dell'assoluzione ex art. 131-bis c.p., poiché l'imputato aveva specificamente richiesto la non punibilità per particolare tenuità e il giudice non ha fornito alcuna motivazione che giustificasse il diniego; (b) il diniego della sospensione condizionale della pena, perché la motivazione del Tribunale risultava generica rispetto all'ostatività e non aveva tenuto conto che alcune condanne pregresse si riferivano a reati successivamente depenalizzati, per cui l'ostatività non era assoluta. La sentenza è stata annullata limitatamente a questi punti e il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Enna, in diversa composizione, per nuovo esame sui soli punti indicati.
Norme richiamate
Legge n. 110/1975, art. 4, comma 3
Disciplina il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere; la Corte conferma la qualificazione del fatto come di "lieve entità" ma distingue tale qualificazione dalla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., che richiede una specifica valutazione per la sua applicazione.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, se proposta dall'imputato, impone al giudice una decisione motivata. Il diniego non può rimanere privo di motivazione né, in mancanza di motivazione esplicita, risultare desumibile dal complesso argomentativo quando quest'ultimo non contenga elementi che escludano la particolare tenuità.
Codice penale, art. 164 (ultimo comma)
La sospensione condizionale della pena può essere ostativa in presenza di determinate pregresse concessioni del beneficio o per il superamento dei limiti previsti; il giudice deve verificare in modo circostanziato la natura delle condanne pregresse e l'eventuale incidenza di depenalizzazioni successive che escludano l'ostatività assoluta.
Principio giurisprudenziale sul sindacato di legittimità (motivazione e valutazione del fatto)
In Cassazione non è consentito sostituire la valutazione di merito sui fatti con una diversa ricostruzione: sono ammissibili censure solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali; non per semplice diversa valutazione della persuasività delle prove.
Massime di principio
- Se la difesa chiede l'assoluzione per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve esprimersi esplicitamente e motivare il diniego: la mancata motivazione comporta annullamento e rinvio.
- La qualificazione del fatto come di "lieve entità" ai sensi della legge sulle armi non esclude automaticamente la causa di non punibilità ex art. 131-bis; occorre una valutazione specifica e motivata della particolare tenuità.
- In Cassazione non si possono rinnovare valutazioni di fatto se la motivazione di merito è logica e non contraddittoria; le critiche sulla diversa persuasività delle prove sono, di regola, inammissibili.
- Nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale (art. 164 c.p.), il giudice deve verificare in modo preciso la natura delle condanne pregresse e considerare gli effetti di depenalizzazioni successive: alcune condanne a pena sospesa per reati depenalizzati non possono essere automaticamente conteggiate ai fini dell'ostatività.
- Quando il giudice nega benefici (assoluzione o sospensione condizionale) sulla base di precedenti, la motivazione deve indicare quali elementi concretamente impediscono il beneficio (numero delle condanne, natura delle pene sospese o non sospese, eventuali concessioni pregresse), non limitandosi a formule generiche di "ostatività".
Testo integrale
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