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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34133/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex legge n. 3 del 2012, respinta dal Tribunale di Palermo per mancato raggiungimento della maggioranza dei consensi tra i creditori. Il reclamo contro quel rigetto era stato a sua volta respinto. In cassazione deducevano due motivi: con il primo sostenevano che il tribunale avesse errato nel non considerare formato il silenzio-assenso di un creditore bancario, perché alla prima udienza fissata il creditore non aveva espresso dissenso entro il termine assegnato, e contestavano la rilevanza del successivo dissenso manifestato prima dell'udienza rinviata d'ufficio; con il secondo lamentavano l'erronea applicazione della disciplina sopravvenuta introdotta dalla legge n. 176 del 2020, invocando l'applicabilità delle modifiche anche ai procedimenti pendenti, la possibilità di chiedere un termine per presentare una nuova proposta e la disciplina della transazione fiscale/cram down fiscale. Sostenevano inoltre che il decreto impugnato non avesse spiegato in diritto perché tali novità non fossero applicabili al caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non cogliessero la ratio decidendi del decreto impugnato: quanto al primo, ha confermato che ai procedimenti di sovraindebitamento pendenti si applica la sospensione feriale dei termini, sicché il termine per esprimere il consenso del creditore cadeva nel periodo feriale e non poteva operare il silenzio-assenso; quanto al secondo, ha rilevato che la nuova facoltà di chiedere un termine per una proposta conforme alla novella era esercitabile solo fino all'udienza ex art. 10 l. n. 3/2012, e che nel caso quella udienza era già avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze sulla transazione fiscale erano generiche e prive di autosufficienza. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 10 e 11 l. 27 gennaio 2012, n. 3

    artt. 10 s.; art. 11, comma 1 e comma 2

    I termini per l'approvazione dell'accordo e per l'espressione del consenso dei creditori sono soggetti, nelle procedure di sovraindebitamento pendenti, alla sospensione feriale; il silenzio-assenso del creditore opera solo se il termine decorre integralmente fuori dal periodo sospeso.

  • art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione feriale dei termini procedimentali si applica in via generale anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti, salvo espressa esclusione di legge.

  • art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    L'elenco delle esclusioni dalla sospensione feriale è tassativo e riguarda i procedimenti espressamente indicati dalla legge.

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    È richiamato solo per escludere che il procedimento di sovraindebitamento vi rientri, con conseguente non applicabilità dell'esclusione dalla sospensione feriale.

  • art. 4-ter d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176

    secondo comma; terzo comma

    Le modifiche alla legge n. 3 del 2012 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore, ma l'istanza per ottenere un termine per una nuova proposta può essere proposta solo fino all'udienza fissata ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2012.

  • art. 12, comma 3-quater, l. 27 gennaio 2012, n. 3

    È richiamato come disciplina del cd. cram down fiscale, ma la censura sul punto è stata reputata generica e non autosufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti, la sospensione feriale dei termini si applica ai termini procedimentali per l'approvazione dell'accordo, salvo specifica esclusione normativa.
  • Il silenzio-assenso del creditore, previsto dalla disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, non può formarsi se il termine per manifestare il consenso o il dissenso cade nel periodo di sospensione feriale e l'udienza viene correttamente rinviata oltre tale periodo.
  • Le modifiche normative sopravvenute in materia di sovraindebitamento si applicano alle procedure pendenti, ma le facoltà processuali introdotte dalla novella sono esercitabili solo entro il limite temporale espressamente previsto dalla legge; se l'udienza di riferimento è già stata celebrata, la relativa istanza è inammissibile.
  • La deduzione in cassazione di questioni non specificamente trattate dal provvedimento impugnato deve essere sorretta da puntuale indicazione del momento di introduzione della questione e delle argomentazioni svolte, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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