Cassazione Civile, Ordinanza n. 22632/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa agricola)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società agricola per ottenere il premio speciale bovini maschi per l'anno 2004, in relazione a terreni utilizzati per l'allevamento e concessi in comodato da vari soggetti. La società aveva chiesto la disapplicazione di un decreto dirigenziale dell'agenzia pagatrice e la condanna al pagamento del contributo, quantificato in euro 117.057,88. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello aveva accolto l'appello della società, ritenendo che i contratti di comodato fossero scritti e registrati, che i terreni fossero effettivamente utilizzati per l'allevamento e che la società fosse in buona fede quanto alle contestazioni sulla legittimazione dei concedenti. L'agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del regolamento CE n. 2419/2001, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la colpa della società e non avesse considerato che l'onere di provare l'assenza di colpa gravava sulla beneficiaria, oltre a ritenere in re ipsa la colpa per la mancata verifica della legittimazione dei comodanti; 2) violazione dell'art. 75 d.P.R. 445/2000, perché la società avrebbe ottenuto le sovvenzioni sulla base di una dichiarazione non veritiera circa la propria legittima ed esclusiva conduzione dei terreni; 3) vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, c.p.c., per non avere la corte d'appello ritenuto necessario verificare la legittimazione del comodante per ciascun terreno. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, con due motivi: 1) violazione degli artt. 1803 e 2697 c.c. sulla validità del comodato di terreni in zona montana, sostenendo che bastasse la disponibilità materiale del bene; 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 1421 c.c., per avere la corte d'appello ritenuto rilevabile la nullità del comodato senza domanda riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d'appello aveva fondato la decisione sull'accertata assenza di colpa e sulla buona fede della società, anche alla luce degli esiti del processo penale, escludendo la responsabilità per l'asserita non veridicità della dichiarazione resa sui contratti di comodato. La censura dell'agenzia mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del merito in ordine allo stato soggettivo della beneficiaria. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito, poiché, una volta esclusa la colpa della società, la dedotta falsità delle dichiarazioni non era decisiva. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta ampia e congrua, non apparente. Conseguentemente, essendo il ricorso principale inammissibile, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Corte ha posto le spese a carico della ricorrente principale, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 2419/2001
Le riduzioni o esclusioni degli aiuti non devono essere applicate se l'imprenditore ha presentato un'informazione effettivamente corretta o se può dimostrare di essere esente da colpa.
Richiamato dalla ricorrente come parametro per sostenere una colpa specifica e in re ipsa, ma la Corte non lo assume come base della decisione.
È invocato per sostenere la decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, ma il motivo è stato ritenuto assorbito.
È richiamato quale parametro del vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o mancante.
Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere la validità del comodato e il riparto dell'onere probatorio, ma il ricorso incidentale è rimasto assorbito.
Richiamati nel ricorso incidentale per censurare la pronuncia su nullità non domandata; motivo assorbito.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità; motivo assorbito.
L'illecito amministrativo per indebita percezione di aiuti comunitari è qualificato come illecito di danno; non basta una dichiarazione falsa, occorrendo che la falsità produca anche un danno comunitario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di aiuti comunitari agricoli, la riduzione o l'esclusione del beneficio non può essere disposta quando il beneficiario dimostri di avere fornito informazioni corrette o di essere esente da colpa; l'accertamento dell'elemento soggettivo resta decisivo.
- La censura per cassazione è inammissibile se non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a sollecitare una diversa valutazione del merito, specie sul piano dell'elemento soggettivo e della consapevolezza della parte.
- L'illecito amministrativo per indebita percezione di contributi pubblici mediante esposizione di dati falsi è un illecito di danno: non è sufficiente la mera falsità della dichiarazione, occorrendo che essa produca l'indebito conseguimento del beneficio e un pregiudizio per il sistema finanziario pubblico rilevante.
- Se il motivo principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata contenga una motivazione ampia, coerente e idonea a rendere comprensibile l'iter decisorio.
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