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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16524/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il motivo di ricorso ritenuto assorbente, dichiara la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e rimette le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli altri motivi.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2006, relativo a redditi attribuiti alla contribuente in quanto socia di una società in nome collettivo, a seguito di accertamento effettuato nei confronti della società. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo disposto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il testo della decisione evidenzia come assorbente il terzo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, in ragione del mancato coinvolgimento in giudizio di tutti i litisconsorti necessari, cioè della società e dell'altro socio. La Corte rileva che, nelle controversie riguardanti la rettifica dei redditi di società di persone e dei soci, ricorre litisconsorzio necessario originario per l'unitarietà dell'accertamento e l'automatica imputazione dei redditi ai soci; pertanto il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica dei redditi di una società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte esclusivamente questioni personali del singolo socio.
  • L'omessa partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.
  • L'unitarietà dell'accertamento fiscale dei redditi della società di persone comporta che il ricorso proposto anche contro un solo avviso incide inscindibilmente sulla posizione della società e dei soci.
  • Quando il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la cassazione deve dichiarare la nullità dell'intero processo e rimettere la causa al primo giudice, salvo specifiche condizioni che consentano diversa soluzione.
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Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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