Cassazione Civile, Ordinanza n. 16524/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il motivo di ricorso ritenuto assorbente, dichiara la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e rimette le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli altri motivi.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2006, relativo a redditi attribuiti alla contribuente in quanto socia di una società in nome collettivo, a seguito di accertamento effettuato nei confronti della società. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo disposto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il testo della decisione evidenzia come assorbente il terzo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, in ragione del mancato coinvolgimento in giudizio di tutti i litisconsorti necessari, cioè della società e dell'altro socio. La Corte rileva che, nelle controversie riguardanti la rettifica dei redditi di società di persone e dei soci, ricorre litisconsorzio necessario originario per l'unitarietà dell'accertamento e l'automatica imputazione dei redditi ai soci; pertanto il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio con tale rito.
richiamato come base dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e della conseguente imputazione automatica ai soci.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica dei redditi di una società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte esclusivamente questioni personali del singolo socio.
- L'omessa partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.
- L'unitarietà dell'accertamento fiscale dei redditi della società di persone comporta che il ricorso proposto anche contro un solo avviso incide inscindibilmente sulla posizione della società e dei soci.
- Quando il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la cassazione deve dichiarare la nullità dell'intero processo e rimettere la causa al primo giudice, salvo specifiche condizioni che consentano diversa soluzione.
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