Cassazione Penale, Ordinanza n. 35993/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado per la violazione dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza in occasione di un sinistro stradale. La fattispecie concreta, come richiamata nella decisione, riguarda l'investimento di due ragazze sulle strisce pedonali, cadute a terra, seguito dall'allontanamento dell'automobilista senza fermarsi. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e erronea affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza l'insussistenza dei presupposti del reato; 2) illegittimo diniego delle attenuanti generiche; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della responsabilità per il reato di fuga ex art. 189 C.d.S., osservando che si tratta di un reato omissivo di pericolo che impone al conducente di fermarsi quando abbia percepito un incidente a lui riconducibile e potenzialmente lesivo, senza necessità di accertare immediatamente l'effettivo danno alle persone. Ha inoltre escluso che fosse sindacabile la valutazione di merito sulla particolare tenuità del fatto, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e ritenendo congrua la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la guida di un veicolo di grossa cilindrata senza patente, in centro abitato, con presenza di persone e in condizioni meteo non ottimali. Infine, ha ritenuto generica e aspecifica la censura sulle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la Corte lo ricostruisce come disciplina dell'obbligo di fermarsi e dell'obbligo di prestare assistenza in caso di incidente; il reato di fuga è qualificato come reato omissivo di pericolo, integrato quando il conducente percepisca un sinistro a lui riconducibile e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza necessità dell'immediato accertamento del danno effettivo alle persone
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete del caso, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione
viene richiamato come parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Il reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S. è configurabile come reato omissivo di pericolo: è sufficiente che il conducente percepisca un incidente a lui riconducibile e potenzialmente lesivo, non essendo necessario l'accertamento immediato di un danno effettivo alle persone.
- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve compiere una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; tale giudizio è essenzialmente di merito.
- La censura in cassazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è ammissibile solo per vizi di motivazione manifesti, non per una diversa lettura del materiale fattuale.
- Le doglianze sulle attenuanti generiche devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se sono generiche o aspecifiche, il motivo è inammissibile.
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