Cassazione Civile, Ordinanza n. 00990/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di usucapione proposta per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto, per possesso ventennale, di un terreno sito in Avezzano. Il tribunale aveva accolto la domanda. In appello, il proprietario del bene aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per mancata partecipazione al giudizio di un soggetto che risultava comproprietario del terreno in regime di comunione legale con il convenuto. Il giudizio di appello era poi stato interrotto per morte di uno degli originari attori e riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei suoi eredi. I ricorrenti hanno censurato la sentenza della Corte d'appello che, invece di dichiarare l'estinzione del giudizio di secondo grado per mancata notificazione della riassunzione ad alcuni litisconsorti necessari, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso la causa al tribunale per integrazione del contraddittorio. Con il primo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 291, 305, 307, 393 e 154 c.p.c. per non avere la Corte d'appello dichiarato l'estinzione del giudizio di secondo grado in conseguenza dell'omessa notifica dell'atto di riassunzione entro il termine perentorio assegnato. Con il secondo motivo hanno dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di estinzione. Con il terzo motivo hanno lamentato omessa motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime processuale applicabile ratione temporis, l'estinzione del processo per tardiva riassunzione non fosse rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte proposta prima di ogni altra difesa; inoltre, i ricorrenti non avevano indicato in modo puntuale e tempestivo quando tale eccezione fosse stata formulata. Ha anche chiarito che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per il mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito, potendo al più rilevare una nullità della decisione se la questione di rito sia stata implicitamente decisa in modo erroneo. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione dell'atto di riassunzione viziata impone al giudice di ordinare la rinnovazione entro un ulteriore termine perentorio; il mancato rispetto di tale termine può incidere sulla prosecuzione del giudizio secondo il combinato disposto con l'art. 307 c.p.c.
Nel regime applicabile ratione temporis il termine di sei mesi per la riattivazione del processo interrotto riguarda il deposito del ricorso in cancelleria e, se rispettato, non condiziona ulteriormente la successiva notifica fissata dal giudice.
Nella formulazione previgente alla riforma del 2009, l'estinzione per tardiva riassunzione era rilevabile solo su eccezione di parte proposta prima di ogni altra difesa; la rilevabilità d'ufficio è propria del regime successivo e non si applica ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009.
L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o questioni di merito, non rispetto al mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito.
Richiamato con il motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale dedotto è stato escluso perché la questione processuale è stata affrontata nei termini sopra indicati.
Richiamato nel motivo, in relazione alla disciplina della riassunzione e prosecuzione del processo.
Richiamato nel motivo, senza autonomo rilievo nella decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro di censura per violazione di legge processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro di censura per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Utilizzato come parametro di censura per omessa motivazione su punto decisivo.
Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla legge del 2009 si applicano ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il 4 luglio 2009.
Richiamato per individuare le modifiche alla disciplina degli artt. 305 e 307 c.p.c. non applicabili al caso ratione temporis.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime previgente all'intervento della L. 69/2009, l'estinzione del processo per tardiva riassunzione non è rilevabile d'ufficio, ma solo mediante eccezione di parte proposta tempestivamente prima di ogni altra difesa.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice ometta di esaminare espressamente un'eccezione pregiudiziale di rito e decida comunque la causa; in tal caso, il rimedio eventualmente esperibile riguarda l'erroneità della decisione implicita sulla questione di rito.
- Nel meccanismo di riattivazione del processo interrotto, il termine previsto per il deposito dell'atto di riassunzione e quello assegnato per la rinnovazione della notificazione hanno natura e funzione diverse: il primo completa la riattivazione, il secondo serve a sanare i vizi della vocatio in ius e la sua inosservanza può comportare l'estinzione solo nei casi previsti dalla disciplina applicabile.
- Ai fini dell'eccezione di estinzione per tardiva riassunzione, la parte che la invoca deve allegare in modo puntuale e dimostrare la tempestività della deduzione processuale; la mera indicazione che l'eccezione sia stata formulata in atti successivi non basta se essa non risulti proposta prima di ogni altra difesa.
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