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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30475/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un’azienda ospedaliera impugnava in sede disciplinare la censura irrogatagli per non aver adempiuto a un ordine impartito da un superiore gerarchico, consistente nel trasporto urgente di un pezzo anatomico amputato da consegnare al servizio competente. Il lavoratore sosteneva di non aver volutamente disobbedito, ma di essersi trovato a dover provvedere con urgenza all’allestimento di una sala operatoria e che, al momento dell’ordine, vi erano altre operatrici socio-sanitarie disponibili; deduceva inoltre l’esistenza di una prassi aziendale secondo cui, per il trasporto e la consegna di reperti destinati agli esami istologici, l’infermiere si rivolgeva agli OSS in alternativa in base alla disponibilità di servizio, con facoltà di delega. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., lamentava la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse trascurato di decidere sull’esistenza di tale prassi organizzativa, valutando invece la vicenda solo alla luce del CCNL e dei regolamenti aziendali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che non vi era omessa pronuncia, perché il giudice di merito aveva comunque deciso sulla domanda di annullamento della sanzione disciplinare e aveva esaminato la dedotta prassi aziendale, ritenendola irrilevante ai fini della giustificazione del rifiuto opposto al superiore. La Corte ha anche escluso che la censura potesse essere riqualificata come vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., poiché il fatto storico era stato considerato dalla Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità per omessa pronuncia è stato invocato dal ricorrente, ma la Corte ha chiarito che esso non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda, anche senza esaminare singolarmente ogni argomento difensivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che l’omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile sulla domanda o eccezione; non basta la mancanza di una specifica argomentazione su singole allegazioni.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    È sufficiente che la sentenza esponga concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata si intendono implicitamente disattesi.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio rileva, in ipotesi, solo se il giudice ometta l’esame di un fatto storico decisivo, non quando abbia esaminato il fatto e lo abbia ritenuto irrilevante.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito decide sulla domanda o sull’eccezione proposta, anche se non affronta espressamente ogni singola allegazione o argomentazione difensiva.
  • La doglianza di omessa pronuncia non può essere utilizzata per censurare il mancato esame di un fatto storico: in tal caso, se il fatto è stato considerato ma ritenuto irrilevante, non ricorre il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., ma eventualmente quello di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; le tesi incompatibili con la soluzione adottata si considerano implicitamente respinte.
  • Un accertamento di mero fatto, se compiuto dal giudice di merito e logicamente apprezzato, non è sindacabile in cassazione sotto la veste dell’omessa pronuncia se il fatto stesso è stato preso in considerazione nel percorso decisorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneLicenziamento disciplinare
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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