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Sentenza

Sentenza del 17/05/2021 n. 1863 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio riqualificò, ai sensi dell'art. 20 T.U. Registro, una serie di distinti atti di cessione di quote sociali posti in essere lo stesso giorno e dinanzi al medesimo notaio come una cessione d'azienda, recuperando maggior imposta di registro per complessivi Euro 205.000 + interessi. I contribuenti contestarono la riqualificazione sostenendo che, dopo la modifica normativa del 2017 (e la successiva chiarificazione legislativa del 2019), l'attività di controllo dell'Amministrazione è limitata al singolo atto presentato per la registrazione e non può fondarsi su elementi extratestuali o su atti collegati, salvo ipotesi espressamente previste; pertanto i singoli atti di cessione quote non potevano essere automaticamente considerati come cessione d'azienda.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti. La CTR ha ritenuto applicabile la nuova interpretazione dell'art. 20 (confermando la natura interpretativa della novella) e ha stabilito che non è possibile ricostruire la volontà negoziale con riferimenti ad atti extratestuali o collegati per riqualificare le singole cessioni di quote come cessione d'azienda, salvo che l'Ufficio dimostri un intento elusivo avviando il procedimento previsto dall'art. 10-bis dello Statuto del contribuente; le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 DPR 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro)

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrispondo il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    La modifica del 2017 è stata interpretata (e poi qualificata come interpretativa dalla legge di bilancio 2019) come ritorno alla natura dell'imposta di registro come imposta d'atto: l'Amministrazione può operare la riqualificazione solo sulla base degli elementi testuali del singolo atto e non su elementi aliunde o atti collegati, salvo ipotesi espressamente previste.

  • Legge 27/12/2017 n.205 (art.1, comma 87, lett. a) nn.1-2) - modifiche ad art.20

    Ha modificato il testo dell'art.20 enfatizzando la valutazione del singolo atto come presupposto impositivo; tale intervento è stato poi inquadrato come norma interpretativa dalla successiva legge di bilancio.

  • Legge 30/12/2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019), art.1, comma 1084

    Ha chiarito e qualificato come interpretativa l'interpretazione normativa dell'art.20 introdotta dalla legge 205/2017, rafforzando l'orientamento secondo cui l'attività di riqualificazione è limitata al contenuto del singolo atto.

  • art. 10-bis dello Statuto del Contribuente

    Indica le garanzie procedurali che l'Amministrazione deve rispettare qualora intenda contestare operazioni elusive; la CTR ha ritenuto che, se l'Ufficio ravvisa intento elusivo per ricostruire una diversa natura dell'operazione basandosi su elementi extratestuali, deve avviare il procedimento previsto da questa norma e fornire adeguata prova.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.158 del 21/07/2020

    La Consulta ha ritenuto costituzionalmente compatibile la novella dell'art.20 che limita la valutazione ai soli effetti giuridici desumibili dall'atto registrato, affermando che la scelta legislativa non è manifestamente arbitraria e può avere efficacia retroattiva come norma di interpretazione.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art.20 (2017) e la sua qualificazione interpretativa (Legge di Bilancio 2019), l'Ufficio può riclassificare un atto ai fini dell'imposta di registro solo in base agli elementi testuali del singolo atto presentato per la registrazione; non sono ammessi elementi extratestuali o atti collegati per la riqualificazione, salvo ipotesi espressamente previste dalla normativa.
  • Se le cessioni di quote sono documentate da distinti atti autonomi, anche se stipulati nello stesso giorno e dinnanzi al medesimo notaio, non si può automaticamente ritenere che costituiscano una cessione d'azienda complessiva senza riferimenti testuali che lo dimostrino.
  • La riqualificazione come cessione d'azienda è possibile quando l'atto o gli atti presentano in sé elementi testuali idonei a dimostrare la causa concreta unitaria (es. atto unico, clausole che evidenziano trasferimento del complesso aziendale, poteri e controllo trasferiti), oppure quando l'Ufficio dimostra intento elusivo avviando la procedura prevista dall'art.10-bis e fornendo prove adeguate.
  • La qualificazione interpretativa della modifica normativa può essere applicata anche retroattivamente agli accertamenti precedenti, in linea con l'orientamento della Corte Costituzionale (sent. n.158/2020).
  • In presenza di atti unitari o di singolo atto traslativo che già testualmente manifestano la cessione dell'azienda, l'Amministrazione può procedere alla riqualificazione senza ricorrere ad elementi aliunde.

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