Sentenza del 17/05/2021 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Bologna
TARES - il tributo è dovuto da chi detiene a qualsiasi titolo locali - produrre rifiuti urbani e assimilati - attività prevalente svolta nell'area stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla corretta tariffa TARES da applicare: la ricorrente sosteneva l'applicazione della tariffa per sala da ballo (attività indicata come prevalente), mentre l'ente impositore ha ritenuto che l'attività effettivamente prevalente fosse quella di bar, svolta tutto l'anno e con impiego di numeroso personale, mentre la sala da ballo era in area scoperta utilizzata solo circa 6 mesi l'anno
La decisione
La Commissione ha ritenuto che la tariffa corretta per la liquidazione del tributo dovesse essere individuata in base all'attività prevalente effettivamente svolta nel locale/area produttiva di rifiuti. Avendo constatato che l'attività prevalente era quella di bar (svolta per l'intero anno e con significativo impiego di personale) e che l'area adibita a sala da ballo era scoperta e stagionale, la Commissione ha disposto il ricalcolo dell'intero importo dovuto applicando la tariffa specifica per l'attività prevalente e concedendo una riduzione proporzionata per il carattere stagionale dell'area scoperta
Norme richiamate
TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)
La tariffa TARES deve essere determinata in relazione all'attività prevalente effettivamente svolta nel locale/area che produce rifiuti urbani o assimilati; in presenza di aree stagionali (ad es. scoperti utilizzabili solo parte dell'anno) è ammessa una riduzione proporzionale per la quota temporale di utilizzo
Massime di principio
- La tariffa per i tributi sui rifiuti si determina sulla base dell'attività prevalente effettivamente svolta nel locale o nell'area che produce rifiuti, non solo sulla dichiarazione iniziale.
- Per individuare l'attività prevalente occorre valutare elementi oggettivi come continuità temporale dell'attività (mesi/ore di esercizio), numero di dipendenti impiegati, effettivo utilizzo dell'area e, se disponibile, dati economici (fatturato) riferibili all'unità locale.
- Locali distinti con utilizzi differenti possono essere tariffati separatamente; se un'area è adibita ad attività stagionale va considerata una riduzione proporzionale della base imponibile per il periodo non utilizzato.
- Il tributo è dovuto da chi detiene i locali a qualsiasi titolo; il soggetto che detiene deve aggiornare le dichiarazioni quando l'attività prevalente cambia, per evitare riclassificazioni d'ufficio.
- La documentazione probatoria (orari, contratti di lavoro, registri presenze, fatture, planimetrie che separano aree coperte/scoperte) è determinante per confutare o sostenere la qualificazione dell'attività prevalente.
- In caso di discrepanza tra dichiarato e uso reale, l'ente impositore può ricalcolare il tributo sulla base dell'uso effettivo; il contribuente ha l'onere di dimostrare la persistenza dell'attività dichiarata come prevalente.
- Quando parte dell'attività è stagionale o si svolge in aree solo parzialmente utilizzabili, la valutazione della tariffa può prevedere frazionamenti e applicazioni proporzionali per le singole porzioni/periodi.
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