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Sentenza

Sentenza del 17/05/2021 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Giurisdizione Tributaria e legittimazione passiva INPS ai fini della domanda di rimborso SSN.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso dei contributi versati per il SSN: il ricorrente sostiene l'illegittimità/dovuta restituzione di somme versate e proponeva il ricorso davanti alla giustizia tributaria; la questione principale riguardava la competenza (giurisdizione tributaria) e la legittimazione passiva dell'INPS, dato che fino al 1997 l'INPS era incaricato dell'accertamento e della riscossione dei contributi per il SSN.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che le controversie aventi ad oggetto il contributo per il SSN rientrano nella giurisdizione tributaria e che, con riferimento ai periodi anteriori al 1997, l'INPS è legittimato passivo per le domande di rimborso. Di conseguenza il ricorso è stato accolto nella parte relativa alla competenza/legittimazione e la domanda di rimborso è stata ammessa (con condanna dell'INPS al rimborso ovvero con rinvio per la determinazione del quantum), consentendo al ricorrente di ottenere il ristoro richiesto o di proseguire il giudizio nel merito contro l'INPS.

Norme richiamate

  • Norme sulla giurisdizione tributaria

    La corte ha interpretato che le controversie relative al contributo SSN sono devolute alla giurisdizione tributaria poiché la materia attiene a prelievi obbligatori assimilabili a rapporti tributari/tributo locale nazionale.

  • Normativa storico-organizzativa attribuente all'INPS funzioni di accertamento e riscossione del contributo SSN (fino al 1997)

    La corte ha ritenuto che, per le somme relative a periodi in cui l'INPS era investito delle funzioni di accertamento e riscossione, l'INPS costituisce il soggetto legittimato passivo delle domande di rimborso.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti contributi per il Servizio Sanitario Nazionale devono essere trattate dalla giustizia tributaria quando la controversia riguarda accertamento, riscossione o rimborso di somme aventi natura tributaria/contributiva.
  • Per individuare il resistente corretto (legittimazione passiva) va considerato quale ente esercitava le funzioni di accertamento e riscossione al momento in cui è sorto il credito o è stata effettuata la riscossione: quel soggetto va convenuto in giudizio.
  • Per le somme relative a periodi antecedenti al 1997 l'INPS è normalmente il controparte legittimata; per periodi successivi occorre verificare il trasferimento delle funzioni e rivolgere l'azione all'ente competente (es. amministrazione statale, regionale o altro soggetto indicato dalla normativa di riferimento).
  • Prima di proporre il ricorso è fondamentale verificare termini di decadenza/ prescrizione e la sussistenza di eventuali rimedi amministrativi previsti dalla normativa applicabile al caso concreto.
  • La qualificazione della controversia come tributaria comporta l'applicazione delle regole processuali tributarie (competenze, termini e oneri probatori); pertanto, in situazioni analoghe è consigliabile adire la giurisdizione tributaria e impugnare l'ente che materialmente ha accertato o riscosso il contributo.

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