Cassazione Penale, Sentenza n. 30386/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza del Tribunale di Milano, emessa in sede di rinvio dopo precedente annullamento della Corte di cassazione, che ha nuovamente applicato all'imputato la custodia cautelare in carcere per il delitto associativo di stampo mafioso e per un episodio estorsivo aggravato. Il ricorrente ha censurato in primo luogo la tempestività del provvedimento: ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, c.p.p., il tribunale avrebbe dovuto decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, con conseguente inefficacia della misura in caso di ritardo, e che tale disciplina varrebbe anche quando la misura sia stata disposta in appello e poi annullata con rinvio. In secondo luogo ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari, sostenendo che il pericolo di inquinamento probatorio fosse affermato in modo generico; che il richiamo al possesso di armi si fondasse su dichiarazioni di coimputato non riscontrate; che i precedenti e i procedimenti pendenti evocati dal tribunale fossero inesatti o comunque non decisivi; che le richieste di denaro in danno della persona offesa non fossero correttamente qualificate come estorsive o, comunque, non dimostrassero un'attuale pericolosità; e che il distacco da un gruppo criminale specifico, unito al tentativo di avviare un'attività lecita nel settore della ristorazione, fosse incompatibile con la permanenza nell'associazione e con l'attualità delle esigenze cautelari. Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, quanto al primo motivo, che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. ha funzione ordinatoria nel caso di misura cautelare disposta in sede di rinvio dopo annullamento di un provvedimento applicativo emesso in appello, poiché la clausola sull'inefficacia e sul divieto di rinnovo riguarda la diversa ipotesi della conferma della misura in sede di riesame, immediatamente esecutiva. Ha quindi escluso che nel caso concreto operassero inefficacia automatica della misura o divieto di rinnovo per assenza di eccezionali esigenze cautelari. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari: il pericolo probatorio era sorretto da elementi specifici, i rilievi difensivi sul possesso di armi e sui precedenti giudiziari tendevano in parte a rimettere in discussione profili già coperti da giudicato cautelare, e la permanenza dei legami con più soggetti inseriti nel contesto criminale, anche durante la detenzione, unitamente alla reiterazione di condotte estorsive e alla collocazione temporale recente di alcuni fatti, giustificava il mantenimento della misura. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, dopo annullamento con rinvio, è ritenuto ordinatorio nel caso di misura cautelare originariamente disposta in appello; l'inefficacia e il divieto di rinnovo riguardano invece la diversa ipotesi della conferma della misura in sede di riesame, immediatamente esecutiva, non quella la cui esecuzione resta sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3, c.p.p.
la misura cautelare disposta dal tribunale accogliendo l'appello del pubblico ministero resta sospesa fino a quando la decisione non diviene definitiva; tale disciplina è il presupposto della distinzione operata dalla Corte rispetto alla misura confermata in riesame.
i rilievi difensivi che miravano a contestare le dichiarazioni del coimputato sono stati ritenuti, in sostanza, inidonei a scardinare il quadro indiziario e cautelare già valutato, anche perché diretti talora a rimettere in discussione la gravità indiziaria coperta dal giudicato cautelare.
il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
richiamato solo come base formale dell'esposizione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, quando l'annullamento con rinvio riguarda un'ordinanza che aveva applicato la misura in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, il termine di dieci giorni per la decisione del giudice di rinvio non è assistito da inefficacia automatica della misura, perché l'esecuzione del provvedimento resta sospesa fino alla definitività della decisione ex art. 310, comma 3, c.p.p.
- La sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. e il correlato divieto di rinnovo per eccezionali esigenze cautelari si applicano alla diversa ipotesi della misura confermata in sede di riesame e immediatamente esecutiva, non alla misura disposta in appello e poi riesaminata in sede di rinvio.
- Nel sindacato di legittimità sulle esigenze cautelari, la motivazione del giudice è sufficiente quando individua elementi specifici e convergenti di perdurante attualità del pericolo, non essendo necessaria una motivazione meramente astratta o generica.
- Le censure che mirano a contestare elementi già valutati nel giudizio cautelare o coperti da giudicato cautelare non possono essere riproposte per rimettere in discussione la gravità indiziaria in sede di impugnazione cautelare.
- Ai fini del pericolo di inquinamento probatorio e della pericolosità sociale, è logicamente valorizzabile la permanenza di rapporti con più soggetti inseriti in contesti criminali e la prosecuzione di attività illecite, anche se il soggetto abbia formalmente interrotto i rapporti con un singolo gruppo o con un singolo coimputato.
- L'avvio o il tentativo di avviare attività formalmente lecite non esclude, di per sé, l'attualità delle esigenze cautelari quando risulti che tale inserimento economico sia mediato o favorito da contatti con esponenti della criminalità organizzata.
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