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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31183/2022 del 17/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 25/03/2021 che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania (condanna per due delitti di furto aggravato). Il ricorrente lamentava, tra l'altro, l'omessa motivazione sul rigetto del motivo di appello con cui si chiedeva la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa motivazione in ordine alla richiesta di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti). In conseguenza, ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., ha rilevato l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. In motivazione si segnala che la Corte d'appello aveva escluso la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p. con riferimento a un capo, ma la carenza motivazionale ha reso inevitabile l'accertamento della prescrizione e l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 61 cod. pen. (circostanze aggravanti e attenuanti)

    art. 61, nn. 5 e 11, cod. pen.

    La Corte d'appello aveva fatto riferimento alle aggravanti previste dall'art. 61 (nn. 5 e 11) e successivamente ha escluso l'applicazione della n. 11 con riferimento a uno dei capi; la questione della prevalenza attenuanti/aggravanti influiva sulla determinazione della pena.

  • art. 129 c.p.p. (effetto della cassazione per motivi di ragionevolezza e prescrizione)

    art. 129, comma 1 e comma 2, c.p.p.

    Ai sensi del comma 1, la cassazione, quando accerta vizi che incidono sulla decisione, può rilevare l'estinzione del reato per prescrizione se ne risultano gli effetti; il comma 2 contiene le ipotesi in cui la rilevazione della prescrizione non opera. Nel caso di specie il vizio di motivazione ha condotto a ritenere intervenuta la prescrizione e non risultavano cause ostative di cui al comma 2.

Massime di principio

  • Se la corte d'appello omette di motivare il rigetto di una doglianza rilevante (es. prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti), la cassazione può ritenere il motivo fondato e verificare gli effetti connessi, compresa la prescrizione.
  • Quando la prescrizione è già intervenuta e non sussistono cause ostative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la cassazione può annullare senza rinvio poiché non sussiste più un oggetto utile per il giudizio di merito.
  • L'esclusione o l'attribuzione di recidiva e aggravanti incide direttamente sulla misura della pena: vizi motivazionali su questi punti possono determinare la riforma o l'annullamento della decisione.
  • In procedimenti penali è cruciale che le corti motivino espressamente le scelte sulla prevalenza tra attenuanti e aggravanti; l'omessa motivazione espone la decisione a censura di legittimità.
  • In casi simili il difensore dovrebbe contestare specificamente la motivazione sulla valutazione delle circostanze e, se necessario, chiedere la pronuncia sulla prescrizione o verificare l'esistenza di cause che sospendono/interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 129, comma 2.

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