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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31167/2022 del 17/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per falso (artt. 477 e 482 c.p.). Due motivi principali: 1) contestava che il falso non fosse 'grossolano'; 2) denunciava un errore nella determinazione della pena, perché era stato applicato un aumento per la recidiva superiore a quello edittale, con conseguente illegittimità della pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (la sentenza evidenziava che il documento falsificato era stato più volte esibito alla polizia dall'imputato mentre era latitante). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: l'aumento per recidiva era superiore a quello edittale rendendo la pena illegale; non essendo il ricorso manifestamente infondato o inammissibile, la Corte ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione, non essendo presenti le cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

Norme richiamate

  • artt. 477 e 482 cod. pen.

    Norme che disciplinano il falso in scrittura privata e l'uso di atto falso; la Corte ha confermato la responsabilità penale del ricorrente per tali fattispecie.

  • art. 129 cod. proc. pen., comma 2

    Il comma contiene cause che, se sussistenti, impediscono l'annullamento senza rinvio; la Corte ha ritenuto non dimostrata la presenza di tali cause, permettendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

  • aumento per recidiva (applicazione e limite edittale)

    La sentenza rileva che è stato applicato un aumento della pena per recidiva oltre il limite edittale consentito: tale illegittimità della determinazione della pena ha comportato l'estinzione del reato per prescrizione e l'annullamento della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Un vizio nella determinazione della pena (es. aumento per recidiva superiore al massimo edittale) può rendere la pena illegale e, se la prescrizione è maturata, condurre all'estinzione del reato e all'annullamento senza rinvio.
  • La Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando constata l'estinzione del reato per prescrizione e non risultano sussistere le cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., assorbendo gli altri motivi di impugnazione.
  • La qualificazione del falso come 'grossolano' o meno dipende dalle circostanze: esibire ripetutamente un documento falsificato alla polizia mentre si è latitanti è elemento che rafforza la responsabilità e rende infondata l'eccezione di non grossolanità.
  • In situazioni simili è fondamentale verificare la corretta applicazione degli aumenti di pena (in particolare per recidiva) e confrontarli con i massimi edittali; contestare solo la valutazione probatoria senza sollevare vizi di calcolo della pena può non essere sufficiente a ottenere l'annullamento.
  • Per la difesa, è utile chiedere il ricalcolo della pena, segnalare eventuali eccedenze edittali e, se maturata la prescrizione, chiedere l'annullamento senza rinvio qualora non sussistano cause ostative di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

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