Cassazione Penale, Sentenza n. 31185/2022 del 17/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto non inammissibile né manifestamente infondato il primo motivo relativo alla mancata effettiva conoscenza del processo e, richiamando l'art. 129 cod. proc. pen., ha constatato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Non risultando presenti cause ostative previste dal comma 2 della stessa norma, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Mauro impugnava la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato e lo aveva condannato. Il primo motivo di ricorso deduceva che in primo grado si era proceduto in sua assenza nonostante egli non avesse effettiva conoscenza del processo.
Norme richiamate
art. 129, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile il primo comma per constatare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e ha escluso l'esistenza di cause ostative previste dal comma 2, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se in primo grado si procede nella assenza dell'imputato e questi non aveva effettiva conoscenza del processo, tale vizio può costituire motivo valido di impugnazione.
- Quando, con ricorso fondato, emerge che nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato e non sussistono cause ostative previste dalla norma procedurale, la Corte può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio.
- L'accertamento della prescrizione va valutato anche in sede di legittimità: la Cassazione può verificare d'ufficio la sopravvenuta estinzione e pronunciarsi nel merito se il vizio o la sopravvenuta prescrizione sono evidenti.
- La modifica della quantificazione della pena in appello (ad esempio per applicazione di circostanze attenuanti equivalenti) può influire sul computo dei termini e sul rischio di prescrizione, quindi va sempre verificato il decorso dei termini prescrizionali in tutte le fasi del processo.
- Prima di negare l'effetto estintivo della prescrizione occorre accertare l'assenza di cause ostative indicate dalla norma (comma 2): se queste cause non risultano, l'unica conseguenza è l'annullamento per estinzione del reato.
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