Cassazione Penale, Sentenza n. 31163/2022 del 17/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Piacenza per i reati di cui all'art. 496 cod. pen. (spendita di false generalità) e art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285/1992. Il ricorrente deduceva, in primo motivo, che avendo ritrattato le dichiarazioni sulle generalità prima della formazione dell'atto pubblico il reato di spendita di false generalità sarebbe insussistente; in secondo motivo censurava l'applicazione della pena della reclusione al reato previsto dall'art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285/1992, ritenendo illegittimo infliggere reclusione per una contravvenzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui il reato di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma al momento della spendita delle false generalità e non richiede che esse siano recepite in un atto pubblico. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato l'illegittimità della pena della reclusione applicata al capo relativo all'art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285/1992 (norma di natura contravvenzionale): quella parte della sentenza è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione e la pena è stata eliminata (riduzione complessiva della pena da nove a otto mesi di reclusione). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
Il reato di spendita di false generalità si perfeziona con la spendita stessa; non è necessario che le false dichiarazioni siano recepite in un atto pubblico per la sussistenza del reato.
art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285/1992
La fattispecie ha natura di contravvenzione e, pertanto, non può legittimamente essere punita con la pena della reclusione.
art. 76 cod. pen. (secondo comma)
Non può essere invocato per giustificare l'inflizione della reclusione per un reato di natura contravvenzionale; l'articolazione delle pene non consente di trasformare la specie di pena prevista per la contravvenzione.
art. 74, primo comma, cod. pen.
Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte indistintamente e per l'intero; principio richiamato per escludere compatibilità con l'applicazione della reclusione alla contravvenzione.
art. 129 cod. proc. pen., comma 2
In mancanza di cause di proscioglimento previste dal comma 2, e non essendo il motivo manifestamente infondato o inammissibile, la Corte ha constatato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la parte impugnata.
Cass. Sez. 4, n. 19963 del 15/04/2009 (Asiedu, Rv. 244004)
Precedente giurisprudenziale richiamato a sostegno dell'affermazione che il reato di spendita di false generalità si consuma al momento della spendita e non necessita di ricezione in atto pubblico.
Massime di principio
- La spendita di false generalità (art. 496 c.p.) si considera consumata al momento della dichiarazione falsa: una successiva ritrattazione non esclude automaticamente la responsabilità penale.
- Quando una norma incriminatrice ha natura contravvenzionale, il giudice non può legittimamente infliggere la pena della reclusione; errori in tal senso possono determinare l'annullamento della parte di sentenza relativa e l'estinzione del reato per prescrizione se i termini sono spirati.
- L'articolazione e la specie delle pene previste dalla normativa (art. 74 e art. 76 c.p.) devono essere rispettate: non è possibile utilizzare disposizioni penali per trasformare la specie della pena prevista per una fattispecie
- Se il ricorso riguardo a una specifica posizione non è manifestamente infondato, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio vizi di illegittimità della pena e disporre l'annullamento senza rinvio per quella parte.
- In ipotesi di più reati e pene aggregate, una correzione della pena per una delle posizioni (es. eliminazione di una pena illegittima) comporta la necessaria ricalcolazione della pena complessiva.
- Prima di considerare estinta per prescrizione una fattispecie, va esclusa l'esistenza di cause di proscioglimento previste dall'ordinamento processuale; in assenza di tali cause l'estinzione opera e la pena collegata viene eliminata.
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