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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27955/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti di più indagati, tra cui un soggetto ritenuto appartenente a un'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei caragnusi" o "clan Mazzei", con attribuzione al medesimo di un ruolo apicale/di reggenza della cosca familiare durante la detenzione del padre e del fratello. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'impugnazione cautelare, pur confermando la gravità indiziaria per il reato associativo, aveva ritenuto cessate le esigenze cautelari valorizzando il cd. "tempo silente" e alcuni elementi di contorno: precedenti penali risalenti agli anni '90 per furto e stupefacenti, assenza di altri procedimenti penali in corso, e, per altri coindagati, ulteriori specifici indici. Il Pubblico Ministero ha ricorso deducendo un unico motivo: errata applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che, nei procedimenti per 416-bis c.p., il tempo silente non basta da solo a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e che occorrono ulteriori elementi obiettivi di distacco dall'associazione; in più, ha criticato l'uso del certificato dei carichi pendenti, non pienamente significativo ex art. 335, comma 3, c.p.p., e la sottovalutazione del ruolo direttivo dell'indagato nel sodalizio. La difesa ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, o comunque il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e lo ha accolto. Dopo aver ricostruito il quadro giurisprudenziale sulla presunzione di esigenze cautelari nei reati di associazione mafiosa, ha affermato che il "tempo silente" non ha, di regola, valore autosufficiente per vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., specie quando l'indagato sia stato indicato come soggetto di ruolo apicale e quando manchino ulteriori elementi concreti e oggettivi di effettivo allontanamento dal sodalizio. Ha quindi censurato la motivazione del Tribunale, ritenendola insufficiente perché fondata sostanzialmente sul solo decorso del tempo e su dati non decisivi. Conseguentemente ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio, da svolgere secondo i criteri indicati in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma posta a base dell'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento cautelare del GIP

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato per il criterio della gravità indiziaria quale presupposto della misura cautelare

  • art. 275 comma 3 c.p.p.

    "Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari"

    prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati indicati, superabile solo con elementi obiettivi e concreti incompatibili con la pericolosità attuale

  • art. 416-bis c.p.

    reato associativo mafioso preso a paradigma per l'operatività della presunzione cautelare e della valutazione del vincolo associativo

  • art. 274 c.p.p.

    norma generale sulle esigenze cautelari richiamata in rapporto di specialità rispetto all'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p.

    richiamato come parametro motivazionale in tema di illustrazione delle esigenze cautelari

  • art. 335 comma 3 c.p.p.

    evocato per la limitata significatività del certificato dei carichi pendenti nei reati coperti da riservatezza iscrittiva

  • art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.

    richiamato indirettamente per evidenziare che il certificato dei carichi pendenti non riporta tutte le iscrizioni per i delitti ivi indicati

  • art. 416-bis cod. pen.

    base legale del regime cautelare speciale e del giudizio sulla permanenza del vincolo mafioso

Massime di principio

  • Nei procedimenti per associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p. non è vinta dal solo decorso del tempo tra i fatti e la decisione cautelare: il cd. tempo silente è, di regola, un dato neutro se non accompagnato da ulteriori elementi oggettivi che ne indichino il significato di effettivo distacco dal sodalizio.
  • Il tempo silente può assumere rilievo solo se, valutato nel caso concreto, si correla a elementi esterni o interni idonei a mostrare in modo obiettivo e concreto la cessazione del vincolo associativo; la sua rilevanza non è astratta ma dipende dal tipo di sodalizio, dalla qualità e durata della partecipazione e dalla storia personale dell'indagato.
  • In presenza di un ruolo apicale o comunque significativo nell'associazione mafiosa, il superamento della presunzione cautelare richiede una motivazione particolarmente solida, non potendo essere fondato su dati meramente anagrafici o su precedenti remoti non significativi della persistente pericolosità.
  • Il certificato dei carichi pendenti ha valore dimostrativo limitato nella materia cautelare per reati di mafia, poiché non consente, da solo, di inferire l'assenza di ulteriori iscrizioni rilevanti e non è sufficiente a provare il venir meno delle esigenze cautelari.
  • La presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. opera come regola di governo dell'incertezza probatoria: una volta accertata la gravità indiziaria, il giudice deve individuare elementi concreti, specifici e coerenti che escludano l'attualità e concretezza della pericolosità, altrimenti la misura carceraria resta imposta dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelari
RamiMisure cautelari
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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