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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12168/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino contestando: (i) l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sostenendo che erano state autorizzate per altri procedimenti e quindi non potevano essere usate nei loro confronti; (ii) la carenza e genericità della prova rispetto alla responsabilità penale, in particolare l'uso di elementi riferibili a reati ormai prescritti e la mancata prova dell'elemento materiale e soggettivo della truffa per i capi ancora pendenti; (iii) la mancata dimostrazione del concorso, soprattutto per Gafita, e la scarsa motivazione sulla determinazione della pena e sulle statuizioni civili; (iv) per Iussi (Michele), la mancata prova della sua partecipazione alla ricettazione del carico di rame e l'affidamento su testimonianze incerte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Cancemi e Gafita il primo motivo relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni è stato ritenuto generico e inammissibile perché non dimostrava l'effetto che l'esclusione delle intercettazioni avrebbe sulla "prova di resistenza"; inoltre la Corte ha ritenuto che la prova di responsabilità poggiasse principalmente su dichiarazioni delle persone offese, riconoscimenti, esiti di perquisizioni e documentazione, e che i reati estinti per prescrizione potessero comunque fornire elementi probatori sul modus operandi. Anche le altre censure (valutazione indiziaria, concorso, determinazione della pena, liquidazione del danno morale) sono state ritenute infondate o generiche. Il ricorso di Iussi (Michele) è stato dichiarato inammissibile perché, pur denunciando vizio di motivazione, si limitava a una ricostruzione alternativa del fatto già valutato dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto che la presenza dell'imputato nel luogo, i contatti telefonici e le parziali ammissioni fossero sufficienti al giudice di merito per ritenere il suo coinvolgimento nella ricettazione. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, dichiarando dunque inammissibili i ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Menziata in relazione ai motivi di impugnazione (presumibilmente riguardo all'onere di indicare l'incidenza dell'elemento impugnato sulla prova complessiva); la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo della dimostrazione di incidenza sulla "prova di resistenza"

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme citate riguardo all'impugnazione: utilizzato nel quadro delle censure processuali, senza che la Cassazione ne ravvisasse un vizio sostanziale

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato fra le norme processuali invocate dalla difesa in tema di mezzi di prova e valutazione: la Corte non ha ritenuto fondate le censure sulla valutazione probatoria

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ne ha utilizzato il parametro per valutare la specificità e ammissibilità dei motivi

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di connessione tra procedimenti e utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che le indagini fossero riconducibili a un unico procedimento da cui sono emersi diversi fatti connessi

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Citando i limiti all'utilizzo delle intercettazioni, la difesa sosteneva che il reato di truffa non rientrerebbe nei limiti di ammissibilità; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni fossero state svolte nell'ambito dello stesso procedimento e, comunque, non costituivano il nucleo esclusivo della prova

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo i criteri di logica e non ha ravvisato violazioni impegnative di diritto

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggiuntive); la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse conforme ai criteri richiesti e che il confronto con pene altrui non fosse idoneo a mostrare illogicità

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione sulle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione di merito

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la ricettazione comprende attività successive e autonome (intermediazione) e che la consapevolezza dell'illiceità può essere desunta da elementi di fatto e dal comportamento successivo

Massime di principio

  • Le intercettazioni sono utilizzabili in procedimenti che derivano da un'unica indagine dalla quale emergono fatti connessi: per impugnare la loro utilizzabilità in Cassazione è necessario spiegare specificamente come la loro esclusione inciderebbe sulla "prova di resistenza"; motivi generici sono inammissibili.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non impedisce che i fatti storici relativi a quel reato siano utilizzati come elementi di prova per accertare altri reati connessi: la prova storica mantiene rilevanza probatoria se adeguatamente motivata.
  • La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di merito dei fatti quando le censure sollevate consistono in una ricostruzione alternativa del quadro probatorio: occorre dimostrare che vi sia una violazione di legge o una manifesta illogicità nella motivazione.
  • Per il reato di ricettazione, anche l'intermediazione nel collocamento della merce può integrare il reato: la consapevolezza dell'origine illecita può essere desunta da elementi indiziari e dal comportamento successivo dell'agente.
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e dimostrare il nesso causale tra l'eventuale vizio probatorio e l'alterazione del convincimento finale; censure generiche o prive di indicazione dell'incidenza dell'elemento illegittimo sono tipicamente dichiarate inammissibili.
  • La determinazione della misura della pena e della liquidazione equitativa del danno richiede una motivazione congrua da parte del giudice di merito; tuttavia, il semplice confronto tra pene applicate a soggetti diversi o rimostranze generiche sulla somma liquidata non sono di per sé sufficienti a ottenere la riforma in Cassazione.

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