Cassazione Penale, Ordinanza n. 05063/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva affermato la sua responsabilità per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, censurando la valutazione delle risultanze processuali compiuta nel merito. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una diversa lettura dei fatti, contestando la ritenuta natura oltraggiosa delle frasi rivolte ai pubblici ufficiali. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già adeguatamente apprezzato dal giudice di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla responsabilità per il delitto ex art. 341-bis c.p. fosse diretta soltanto a ottenere una diversa interpretazione delle risultanze processuali, già valutate in modo congruo dalla Corte territoriale, che aveva evidenziato l'inequivoco senso oltraggioso delle frasi rivolte ai pubblici ufficiali. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo del reato contestato; la Corte valorizza il significato oggettivamente oltraggioso delle espressioni rivolte ai pubblici ufficiali, ritenendo corretta la qualificazione giuridica operata in appello.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che, sotto l'apparenza di censure giuridiche, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di merito già compiutamente apprezzate dal giudice di appello.
- Ai fini della configurabilità dell'oltraggio a pubblico ufficiale, è decisiva la valenza oggettivamente oltraggiosa delle frasi pronunciate, come accertata dal giudice di merito sulla base del contesto e del significato delle espressioni rivolte ai pubblici ufficiali.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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