Cassazione Penale, Sentenza n. 16680/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per la violazione dell'art. 10, comma 2, del d.l. 20/02/2017, n. 14, denunciando: (1) nullità/violazione del diritto di difesa per mancata traduzione/assistenza in lingua inglese dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio; (2) insufficiente motivazione e illegittimità del provvedimento questorile di allontanamento (mancata indicazione delle violazioni ex art. 688 c.p., modalità di notifica, irragionevole pluralità di ordini in breve tempo) e mancata valutazione del relativo rilievo da parte del giudice di appello; (3) illegittima eccessiva estensione dell'area soggetta al divieto di accesso in base al regolamento comunale (art. 8-bis) e mancata istruttoria sulla legittimità del regolamento medesimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna. Sul primo motivo ha ritenuto legittima e non viziata la valutazione di merito dei giudici di merito circa la conoscenza della lingua italiana del ricorrente, fondata su più elementi convergenti (verbali di identificazione, elezione di domicilio, annotazioni della polizia, permanenza sul territorio dal 2016, testimonianza dell'operante) e ha escluso effetto vincolante di una precedente nomina prudenziale di interprete in altro procedimento. Sul secondo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento del Questore e la sua idoneità a fondare il giudizio prognostico di pericolosità, richiamando i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale n. 47/2024; ha considerato irrilevanti per il giudizio i dettagli procedurali invocati dalla difesa (es. sanzioni pecuniarie) quando i fatti indicati erano idonei a sostenere il giudizio di pericolosità. Sul terzo motivo ha ritenuto che il regolamento comunale delimiti in modo sufficientemente preciso le aree e che la Corte territoriale abbia adeguatamente verificato la conformità del regolamento ai principi di riferimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, art. 10, comma 2
Norma sanzionatoria che vieta l'accesso a determinate aree per soggetti ritenuti pericolosi; la Corte ha ritenuto che il provvedimento questorile applicativo del divieto sia correttamente motivato e idoneo a fondare il reato contestato quando poggia su fatti concreti che giustificano un giudizio prognostico di pericolosità
D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, art. 9, comma 3
Prevede i limiti e le condizioni per l'applicazione del divieto di accesso (collegamento al regolamento comunale che individua le aree); la Corte ha ritenuto che i regolamenti comunali possano individuare specifiche aree e che tale delimitazione rientri nell'ambito interpretativo dell'autorità amministrativa e del giudice
Codice di procedura penale, artt. 143, 178, comma 1, lett. c), 180, 125
Norme relative al diritto all'assistenza linguistica/traduzione e alle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana sia valutazione di merito correttamente fondata su elementi istruttori, escludendo la sussistenza di nullità degli atti per mancanza di traduzione
Codice penale, art. 688 (richiamato dalla difesa)
Norma penale relativa a specifiche fattispecie richiamata dalla difesa per criticare l'indicazione del quesito di pericolosità; la Corte ha ritenuto non necessaria, ai fini del giudizio di pericolosità, la specifica indicazione di ogni possibile violazione sanzionatoria purché emergano fatti concreti che giustifichino il giudizio prognostico
Corte Costituzionale, sentenza n. 47 del 2024
"le misure di prevenzione, allo stesso modo delle misure di sicurezza, si basano, per loro natura, su un giudizio prognostico, di tipo probabilistico, sulla futura condotta del soggetto..."
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di pericolosità è prognostico e probabilistico: il divieto può essere motivato su probabili rischi futuri non su mere congetture remote; ciò legittima l'uso di dati comportamentali recenti e circostanziati per fondare il provvedimento questorile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Dong; Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli)
Principi consolidati: il giudizio sulla conoscenza della lingua è valutazione di fatto del giudice; il sindacato sul provvedimento questorile non può sostituirsi al giudizio di pericolosità ma deve verificare la conformità dell'atto alle prescrizioni di legge e la presenza di motivazione sui fatti che giustificano il giudizio
Massime di principio
- La valutazione della conoscenza della lingua da parte dell'imputato è questione di merito fondata su elementi istruttori (verbali, comportamenti, permanenza sul territorio, testimonianze); una nomina prudenziale di interprete in altro procedimento non vincola il giudice in un procedimento diverso
- Per contestare con successo l'assenza di assistenza linguistica occorre provare concretamente l'incapacità di comprensione della lingua del procedimento, non limitarsi a mere affermazioni o a riferimenti ad atti di altro procedimento
- Il giudizio di pericolosità su cui si fonda un provvedimento questorile è prognostico e probabilistico: è sufficiente che il provvedimento indichi fatti concreti, recenti e specifici che consentono di ritenere possibile il rischio di futura commissione di reati
- Il sindacato del giudice penale sul provvedimento amministrativo non consiste in una ri-valutazione arbitraria della pericolosità, ma in una verifica della conformità dell'atto alle prescrizioni di legge e della presenza di motivazione sugli elementi fattuali utili al giudizio
- Le censure generiche sull'ampiezza delle aree interdette richiedono una puntuale dimostrazione della irrilevanza o sproporzione; i regolamenti comunali che identificano aree specifiche, se formano oggetto di chiara indicazione nel provvedimento, sono in genere ritenuti legittimi
- Per attaccare efficacemente un provvedimento questorile è utile documentare: (a) la carenza o genericità della motivazione sui fatti materiali, (b) l'inesistenza o la debolezza del nesso prognostico tra condotte e rischio concreto di reato, o (c) la eccessiva indeterminatezza dei confini dell'area interdetta
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