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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34219/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento conseguente a un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2006. Il contribuente aveva dedotto sia la nullità della cartella per omessa o invalida notifica dell'avviso presupposto, sia la decadenza della pretesa, sia l'infondatezza nel merito dell'accertamento, lamentando anche la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e errori di metodo e calcolo. La C.t.r. aveva annullato la cartella ritenendo non provata la valida notifica dell'avviso presupposto. L'Agenzia, con unico motivo di ricorso per cassazione, ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sul merito della controversia, deducendo la violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112, 156 e 160 c.p.c., perché il giudice di merito si era limitato a decidere sul vizio di notifica senza esaminare se il contribuente avesse anche censurato il merito della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 non impone al contribuente un onere di impugnazione cumulativa dell'atto consequenziale e di quello presupposto non notificato, ma gli attribuisce una facoltà alternativa: limitarsi a contestare il vizio di notificazione dell'atto presupposto, oppure impugnare anche il merito della pretesa. Poiché la C.t.r. non ha verificato quale fosse l'effettivo oggetto dell'impugnazione proposta dal contribuente e ha deciso solo sulla mancata prova della notifica, la sentenza è stata cassata con rinvio alla C.t.r. Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo"

    La norma non introduce un onere di cumulo necessario, ma una facoltà per il contribuente di impugnare l'atto consequenziale insieme a quello presupposto non notificato, scegliendo se contestare solo il vizio di notifica oppure anche il merito della pretesa tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato quale parametro della denuncia di omessa pronuncia, ma la Corte risolve la censura rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l'oggetto effettivo delle domande proposte.

  • art. 156 c.p.c.

    È evocato nel motivo come norma processuale violata in relazione alla nullità dedotta.

  • art. 160 c.p.c.

    È evocato nel motivo come norma relativa alla nullità della notificazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il vizio di legittimità dedotto, ossia nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La mancata notificazione di un atto tributario presupposto non rende necessario impugnare cumulativamente anche l'atto consequenziale: il contribuente può scegliere se limitarsi a far valere il vizio della notifica oppure contestare anche il merito della pretesa.
  • Nel contenzioso tributario, quando il contribuente impugna l'atto consequenziale deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto, il giudice deve interpretare la domanda per stabilire se la censura riguarda solo il vizio procedurale o anche la fondatezza sostanziale della pretesa.
  • Se la domanda del contribuente comprende anche doglianze di merito, il giudice non può esaurire la decisione nel solo rilievo del difetto di notifica dell'atto presupposto, ma deve pronunciarsi anche sull'esistenza o meno della pretesa tributaria.
  • L'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale idoneo a riflettersi sulla validità dell'atto consequenziale notificato; gli effetti concretamente caducatori dipendono però dall'oggetto dell'impugnazione e dall'eventuale maturazione dei termini di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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