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Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Brescia, sezione lavoro, n. 792/2024 del 28 giugno 2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente.

Giustizia amministrativa202500445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, sezione lavoro, n. 792/2024, relativa all'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2015/2016-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione lavoro, n. 792 del 28 giugno 2024, notificata al Ministero l'11 dicembre 2024, non era stata appellata ed era quindi passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per otto anni scolastici e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. Il ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse dato esecuzione al titolo. In particolare, il Ministero sarebbe rimasto inerte sia quanto al rilascio della Carta del docente sia quanto all'accredito delle somme riconosciute. Sono state chieste la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione integrale della sentenza, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che il Ministero non aveva contestato di non avervi dato esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente. Il commissario dovrà provvedere entro lo stesso termine di 90 giorni e potrà ricorrere, in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il TAR ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora applicabile qualora il Ministero non adempia entro il termine assegnato: la somma è commisurata agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza. Il calcolo e il pagamento della penalità dovranno essere effettuati d'ufficio dal commissario insieme al debito principale. Le spese, pari a 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto e resa applicabile dopo il decorso del termine assegnato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completino le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Consente, in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 6 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina i buoni spesa la cui generazione è stata ordinata dal giudice del lavoro quale modalità di attuazione del diritto alla Carta del docente.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, abbia efficacia esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
  • Quando l'amministrazione non contesta di non aver dato esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione completa entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La carenza di disponibilità sui capitoli di bilancio non impedisce l'esecuzione di un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme, potendo il commissario ad acta ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere strutturata con una funzione prevalentemente sollecitatoria: il giudice può assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio e rendere retroattivamente applicabile la sanzione in caso di superamento del termine.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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