Cassazione Penale, Ordinanza n. 31464/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22/10/2024, deducendo un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura mirava a contestare il giudizio di merito sulla non concedibilità della causa di esclusione della punibilità, sostenendo implicitamente che l'occupazione abusiva contestata non presentasse una gravità tale da escludere la tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, valorizzando la motivazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità in ragione della durata e della stabilità dell'occupazione abusiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione della sentenza impugnata nel negare la particolare tenuità del fatto, osservando che la relativa valutazione deve essere effettuata in base ai criteri dell'art. 133 c.p. e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità della fattispecie concreta e non è configurabile quando, nel caso concreto, la durata e la stabilità della condotta escludano la tenuità dell'offesa.
I criteri di valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo sono il parametro cui ancorare il giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
La valutazione della tenuità del fatto, effettuata sulla base dei criteri legali, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va accertata mediante una valutazione complessiva e congiunta di tutte le circostanze concrete rilevanti, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Non è necessario che il giudice esamini analiticamente tutti gli indici di valutazione astrattamente previsti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi, purché la motivazione sia non apparente e non illogica.
- La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto non può ridursi a formule di stile, dovendo confrontarsi con le concrete modalità della condotta, con il grado di colpevolezza e con l'entità del danno o del pericolo.
- La stabilità e la durata della condotta possono essere elementi idonei a escludere la particolare tenuità del fatto, quando incidano sulla valutazione della gravità complessiva dell'offesa.
- Il sindacato di legittimità sulla valutazione di particolare tenuità è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione, poiché la ponderazione dei criteri dell'art. 133 c.p. appartiene al giudice di merito.
Come è indicizzato
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