Cassazione Penale, Sentenza n. 50501/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riesame contro il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta e per equivalente). Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione dell'ordinanza originaria in ordine al "periculum in mora" (violazione art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.); 2) motivazione apodittica e generica del provvedimento di riesame sul periculum, che non considerava il caso concreto e avrebbe travisato la presunzione di non colpevolezza; 3) assenza di qualsiasi motivazione in ordine all'estensione del vincolo cautelare alle somme giunte sui conti della ditta dopo la commissione/accertamento del delitto o successivamente al sequestro.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del tribunale del riesame (26/06/2023) sia l'ordinanza del Gip del Tribunale di Vallo della Lucania (provvedimento di sequestro, indicato in atti come 14/03/2023), disponendo la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. La Corte ha motivato che mancava la motivazione sul "periculum in mora" come richiesta dal principio stabilito dalle Sezioni Unite (cd. "Ellade"), principio già definitivamente acquisito al momento del provvedimento genetico, pertanto la mancanza di spiegazione non poteva essere considerata mera motivazione errata. Ha inoltre ordinato l'immediata comunicazione al Procuratore Generale per i provvedimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza richiede che il provvedimento contenga la concisa motivazione anche sul "periculum in mora", ossia sulle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
Norma che disciplina la confisca; richiamata in relazione all'oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (cd. "Ellade")
"il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del 'periculum in mora'"
Principio di diritto secondo cui è necessaria una motivazione espressa e specifica sul periculum in mora; solo nel caso di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato la motivazione può limitarsi alla appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili ex lege.
Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022 (Rv. 283831 - 01)
Giurisprudenza richiamata dal collegio rispetto alla possibilità, in taluni casi, che il giudice di merito integri o valuti la motivazione; la Corte di legittimità tuttavia distingue i casi in cui la motivazione originaria esiste (seppur errata) da quelli di totale carenza, soprattutto dopo il consolidamento dell'indirizzo delle Sezioni Unite.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme processuali indicate come base dei motivi di impugnazione (vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla motivazione del provvedimento di merito).
Norma richiamata in relazione agli adempimenti di comunicazione alla Procura Generale dopo l'annullamento del provvedimento; atto procedurale di indirizzo per gli uffici giudiziari.
Massime di principio
- Per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex art. 321, comma 2 c.p.p., il provvedimento deve contenere una motivazione espressa e specifica sul "periculum in mora": le ragioni concrete per cui occorre anticipare l'effetto ablativo della confisca rispetto al giudizio.
- La motivazione può essere limitata solo quando si tratta di cose che sono di per sé confiscabili "ex lege" (es. strumenti/merce illecita): in tali ipotesi è sufficiente che emerga l'appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili.
- La mera adozione di considerazioni generiche o ipotesi speculative sul futuro non è idonea a fondare il periculum; il giudice deve valutare il caso concreto e non ledere la presunzione di non colpevolezza con deduzioni apodittiche.
- Se al momento del provvedimento originario è già consolidato un principio di diritto (es. decisione delle Sezioni Unite), la mancata motivazione su aspetti essenziali (come il periculum) configura carenza motivazionale insanabile e può portare all'annullamento senza rinvio e alla restituzione dei beni.
- Per l'estensione del vincolo cautelare a somme giunte sui conti dopo la commissione o dopo il sequestro, il giudice deve motivare specificamente la relazione temporale e il nesso con il profitto del reato; l'assenza di tale motivazione è viziabile.
- Il tribunale del riesame può integrare o compensare vizi motivazionali solo se nella motivazione originaria esistono elementi suscettibili di integrazione; una totale carenza di motivazione, alla luce di principi consolidati, non è sanabile dal riesame.
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