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Sentenza

Sentenza n. 2629/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del provvedimento ANAC del 31 gennaio 2025 (prot. n. 0015698), con il quale l’Autorità ha concluso il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Fascicolo USAN/2784/2024/sd), procedendo alla relativa iscrizione; - della suddetta nota del 31.01.2025; - della comunicazione avvio del procedimento prot. n. 80718 del 10 luglio 2024; - per quanto occorrer possa, della nota di Aeroporti di Puglia S.p.A. (acquisita al protocollo dell’Autorità n. 62854 del 4 giugno 2024), con cui la suddetta Stazione appaltante ha segnalato di aver disposto, con determinazione del 19 aprile 2024 (prot. 6380), la risoluzione del contratto per l’affidamento dei “servizi integrati per la gestione e manutenzione degli impianti, infrastrutture ed edifici presenti sulle aree civili degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie”; - per quanto occorrer possa, in parte qua, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera del 2.10.2019, n. 861, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, applicabile ratione temporis; - di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202504455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici disposta da ANAC a seguito della risoluzione di un contratto di servizi integrati per la gestione e manutenzione di impianti, infrastrutture ed edifici aeroportuali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento ANAC del 31 gennaio 2025, con il quale era stata disposta l’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016, nonché gli atti del procedimento, la segnalazione della stazione appaltante relativa alla risoluzione del contratto e, per quanto occorresse, il regolamento ANAC sulla gestione del Casellario. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito in ragione della sopravvenuta perdita di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché l’amministrazione aveva provveduto alla cancellazione dell’annotazione dal Casellario informatico. Il Collegio ha qualificato la situazione come sopravvenuta carenza di interesse, e non come cessazione della materia del contendere, perché la cancellazione era intervenuta in conseguenza dell’annullamento, da parte dello stesso Tribunale, di un’altra annotazione correlata. Il giudice ha inoltre precisato di non poter valutare d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e che il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino alla decisione, potendo dichiarare di avere perduto interesse alla definizione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e dell’andamento della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Costituisce la base normativa del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, oggetto dell’impugnazione; la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dalla sentenza tra le disposizioni applicabili al giudizio; il testo non ne esplicita una specifica interpretazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Rileva quale fondamento dell’interesse ad agire, la cui sopravvenuta mancanza, dichiarata dalla ricorrente, impedisce la prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione rimuove l’atto impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., se non residua un interesse alla pronuncia.
  • La sopravvenuta cancellazione di un’annotazione dal Casellario informatico determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e non cessazione della materia del contendere, quando la cancellazione consegue all’annullamento giudiziale di un’altra annotazione correlata e non deriva da una autonoma definizione satisfattiva della controversia da parte dell’amministrazione.
  • Il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell’interesse alla pronuncia; il giudice non può sostituirsi d’ufficio alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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