Cassazione Penale, Ordinanza n. 10170/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna per furto in abitazione aggravato in concorso. Deduce un solo motivo, prospettando violazione di legge e vizio di motivazione: contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p. e il diniego della sospensione condizionale della pena. Sostiene, in sostanza, che il bene sottratto avrebbe valore irrisorio. La Corte di cassazione rileva però che le censure non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva escluso l'attenuante valorizzando anche il danno causato dall'effrazione, e aveva negato il beneficio della sospensione condizionale richiamando tre precedenti penali, anche specifici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo dedotto e privo di specificità, perché non confutava in modo puntuale le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del diniego dell'attenuante e della sospensione condizionale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in ragione della colpa processuale derivante dall'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato quale norma di concorso di persone nel reato contestato
indicato come disposizione incriminatrice del fatto di furto in abitazione
richiamato come circostanza aggravante contestata
attenuante del danno di speciale tenuità, negata in concreto dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta congrua
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio sulla condanna alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
richiamata a sostegno del principio di specificità del motivo di ricorso, che deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
richiamata per la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando si limita ad affermazioni assertive e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità può essere sorretto da una motivazione che valorizzi non solo il valore del bene sottratto, ma anche il pregiudizio ulteriormente causato dalla condotta, come l'effrazione.
- La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata se il giudice di merito richiama precedenti penali ostativi, purché ne dia conto in motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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