Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41419/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per reati tributari (violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000: indicazione in dichiarazione di elementi passivi documentati con fatture relative ad operazioni fittizie) e per distruzione/occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) (successivamente assolta da Corte d'appello). Le censure comprendevano: mancata o lacunosa valutazione di elementi probatori e delle dichiarazioni difensive relative all'effettività di talune fatture (in particolare quelle emesse dalle ditte "Ce.Co.V." e "International HW"), mancanza di motivazione sulla negazione delle attenuanti generiche, vizio nel calcolo della prescrizione (riferito al fatto del 20/9/2013), e vizi nella determinazione delle aggravanti (in particolare la recidiva) e nella quantificazione dell'aumento di pena per recidiva e continuazione.

La decisione

Il ricorso di Ghelarducci Alvaro è stato dichiarato inammissibile; è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di Ghelarducci Francesco è stato in parte accolto: la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata e adeguata motivazione sulla recidiva (aggravante) e ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, altra Sezione, la statuizione sulla recidiva e la rideterminazione della pena. Inoltre la Corte ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza rispetto all'imputazione relativa al dies commissi 20/09/2013 per intervenuta prescrizione (quindi estinzione di quel reato). Per il resto i ricorsi di Francesco sono stati dichiarati inammissibili. È stata confermata l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità (fatti salvi gli effetti della prescrizione per la specifica imputazione) e resta ferma la confisca diretta del profitto del reato anche per l'imputazione prescritta.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma che punisce le false dichiarazioni fiscali mediante indicazione di elementi passivi documentati con fatture relative a operazioni inesistenti; la sentenza applica tale norma per accertare l'evasione mediante fatture fittizie e valuta la fondatezza delle indizianti prove documentali e circostanze fattuali.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Norma che sanziona l'occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie; la Corte di appello aveva ritenuto insussistente il fatto per entrambi gli imputati e li aveva assolti da questa contestazione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis

    Regola speciale sul calcolo della prescrizione per alcune fattispecie tributarie; la Corte ha applicato correttamente il regime speciale per stabilire che il reato del 20/9/2013 era prescritto alla data della cassazione, mentre le altre condotte contestate non erano ancora prescritte.

  • codice penale, art. 474 e art. 648

    Richiamati come titoli dei precedenti penali che il giudice d'appello aveva considerato ai fini della recidiva; la Corte di cassazione ricorda che la mera esistenza di un precedente per delitto non basta per riconoscere la recidiva senza adeguata motivazione che colleghi concretamente il precedente alla maggiore pericolosità sociale attuale.

  • codice di procedura penale, art. 578-bis

    Norma che disciplina gli effetti della prescrizione sulla confisca; la Corte ha precisato che la confisca diretta del profitto del reato rimane ferma anche per il reato dichiarato prescritto.

  • codice di procedura penale, art. 624

    Norma procedurale utilizzata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in determinate parti della sentenza resa definitiva; la Corte ne fa applicazione nel dispositivo.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata contro Ghelarducci Alvaro.

Massime di principio

  • Gli attacchi generici che contestano solo alcuni profili probatori senza affrontare compiutamente tutti gli indici utilizzati dai giudici del merito sono spesso dichiarati inammissibili: va criticato puntualmente ciascun elemento decisivo.
  • La presenza di molteplici indici concordanti (es. identità grafica, altre anomalie documentali, incongruenze nelle dichiarazioni dei fornitori) può legittimare la conclusione di fatture fittizie anche se singoli elementi favorevoli sono allegati dalla difesa.
  • La recidiva non può essere riconosciuta sulla sola base della esistenza di precedenti penali: il giudice deve motivare concretamente il collegamento tra il precedente e la maggiore pericolosità sociale del reo (quando è rilevante per l'aggravamento). L'appello può colmare lacune di motivazione, ma anche la Corte d'appello deve fornire adeguata motivazione.
  • Il calcolo della prescrizione per i reati tributari segue regole particolari (art. 17 d.lgs. n. 74/2000); occorre verificare il dies commissi delicti e l'entrata in funzione del termine speciale per stabilire se una specifica imputazione è già estinta.
  • L'intervenuta prescrizione di un reato non cancella automaticamente gli effetti patrimoniali: la confisca diretta del profitto può rimanere ferma anche per reati estinti per prescrizione (art. 578-bis c.p.p.).
  • Se si chiede la riforma della quantificazione della pena per recidiva o continuazione, la decisione dei giudici sul punto deve essere sorretta da motivazione chiara sui presupposti legali e sulla misura massima applicabile (es. recidiva semplice: aumento massimo 1/3; recidiva infraquinquennale o diversa tipologia può consentire aumenti diversi).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.