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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47054/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/04/2022 del Tribunale della Libertà di Ancona che, limitatamente alla posizione di Filippetti Micol, aveva annullato il decreto del GIP del 24/03/2022 con cui era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato (artt. 81, cpv., 110 c.p.; art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000). Il Procuratore deduceva che il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 36959/2021) non fosse applicabile ai casi di confisca obbligatoria e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza che aveva annullato il decreto del GIP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha richiamato e confermato il principio delle Sezioni Unite (n. 36959/2021) secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p. deve contenere una concisa motivazione anche sul "periculum in mora" collegata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo. Ha precisato che la natura obbligatoria della confisca (anche ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000) non esime il giudice dall'onere motivazionale sul pericolo di dispersione/alterazione dei beni e che l'omissione della motivazione sul "periculum" non può essere sanata dal tribunale del riesame. Ha inoltre confermato l'eccezione per le cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione costituisca di per sé reato (art. 240, comma 2, c.p.), per le quali è sufficiente motivare la confiscabilità.

Norme richiamate

  • Sez. U., sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    "il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cp.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del 'periculum in mora', da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege"

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre motivazione anche sul pericolo di dispersione/alterazione ("periculum in mora"), salvo il caso delle cose oggettivamente criminose (art. 240, comma 2 c.p.) per le quali basta motivare la confiscabilità.

  • art. 321 c.p.p., comma 2 e comma 2‑bis

    Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (comma 2) e, per taluni reati, prevede l'obbligo di sequestro (2‑bis). Tuttavia la disponibilità normativa del giudice (il verbo "può") impone che anche nei casi previsti il provvedimento sia motivato sul periculum.

  • art. 240 c.p.

    Individua le cose soggette a confisca; in particolare il comma 2 elenca le cose la cui detenzione/uso costituisce reato e per esse la sola confiscabilità può giustificare il sequestro.

  • art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevista confisca obbligatoria per taluni illeciti tributari; comunque la natura obbligatoria della confisca non elimina l'onere motivazionale del sequestro preventivo precedentemente disposto.

  • art. 27 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati a tutela della presunzione di non colpevolezza: misure cautelari ablatorie non devono comprimere in modo ingiustificato diritti fondamentali e richiedono adeguata motivazione prognostica.

  • Direttiva 2014/42/UE e Regolamento (UE) 2018/1805

    Rilevanti per il principio di proporzionalità e per i criteri europei sul congelamento/confisca; usate a supporto dell'esigenza di motivazione e proporzionalità delle misure cautelari reali.

  • Sez. 6, sentenza n. 12513 del 23/02/2022

    Richiamata nel testo ma ritenuta non pertinente dalla Corte perché riguarda il sequestro ex art. 322‑ter in contesti diversi; non prevale sul principio consolidato delle Sezioni Unite circa l'onere motivazionale.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p. richiede sempre una motivazione concisa anche sul "periculum in mora" (rischio di dispersione, deterioramento, alienazione o uso dei beni) che giustifichi l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
  • La natura obbligatoria della confisca prevista da norme speciali (es. art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000) non esonera il giudice dall'obbligo di motivare il sequestro preventivo sul pericolo di dispersione dei beni; il sequestro resta misura discrezionale da motivare.
  • Eccezione: per le cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione costituisce reato (art. 240, comma 2, c.p.) è sufficiente motivare la confiscabilità intrinseca dell'oggetto, non essendo richiesto il medesimo approfondimento sul "periculum".
  • La motivazione sul periculum deve essere calibrata in rapporto alla natura dei beni e al contesto: può variare in termini di dettaglio ma non può essere meramente formale o limitarsi all'affermazione astratta della confiscabilità.
  • In sede di riesame il tribunale non può sanare omissioni sostanziali del GIP riguardanti l'onere motivazionale sul pericolo di dispersione; tali omissioni possono legittimare l'annullamento del sequestro.
  • Le misure cautelari reali devono rispettare i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità; l'anticipazione dell'effetto ablativo non può comprimere diritti fondamentali (presunzione di innocenza, diritto di proprietà) oltre quanto necessario.

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