Cassazione Civile, Ordinanza n. 28651/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
Una società fornitrice di autoveicoli aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di fatture emesse verso una società acquirente, ingiungendo il pagamento anche a una persona fisica indicata come fideiussore. L’opponente fideiussore aveva ottenuto in primo grado la revoca del decreto nei suoi confronti e il rigetto della domanda monitoria, sul rilievo dell’invalidità della garanzia per mancata indicazione dell’importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 1938, 1273 e 1362 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero omesso di accertare la effettiva volontà negoziale delle parti e avessero erroneamente escluso la validità della fideiussione. In particolare, ha affermato che una successiva scrittura privata del 29/9/2014 avrebbe dovuto essere interpretata come accollo o comunque come ulteriore impegno personale del garante a soddisfare il debito della società debitrice principale. La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, perché la censura mirava solo a contrapporre una diversa lettura del contratto a quella del giudice di merito, e in parte infondato, perché la valutazione interpretativa è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione radicalmente inadeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore e rigettato la domanda della società creditrice nei suoi confronti. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari del controricorrente, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità, ma la Corte ha rilevato che la censura sostanzialmente mirava a rimettere in discussione l’interpretazione del contratto compiuta dai giudici di merito.
La clausola di garanzia deve indicare l’importo massimo garantito; il mero richiamo ai corrispettivi dovuti dalla debitrice principale, come risultanti dalle scritture contabili, non basta se non individua un tetto massimo dell’impegno del fideiussore.
È stato evocato dal ricorrente per sostenere la qualificazione della successiva scrittura come accollo, ma la Corte non ha accolto tale impostazione perché la diversa qualificazione non poteva essere imposta in cassazione contro l’accertamento di merito.
L’interpretazione del contratto è questione di fatto rimessa al giudice di merito; il controllo di legittimità è possibile solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per motivazione del tutto inadeguata.
L’ordinanza della Corte d’appello ha ritenuto l’appello privo di ragionevole probabilità di accoglimento.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se viola i canoni legali di ermeneutica contrattuale o se è sorretta da motivazione radicalmente inadeguata; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- Quando una clausola o un negozio siano suscettibili di più interpretazioni, la parte soccombente non può ottenere la cassazione solo perché propone una lettura diversa e astrattamente plausibile rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- La fideiussione soggetta all’art. 1938 c.c. deve contenere l’indicazione di un importo massimo garantito; non è sufficiente un richiamo generico al debito del principale obbligato o alle risultanze contabili se ciò non consente di individuare il limite massimo dell’impegno del garante.
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