Cassazione Penale, Ordinanza n. 00495/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per violazioni urbanistico-edilizie. Ha dedotto violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e vizio di motivazione, sostenendo che la prova fosse lacunosa quanto all'individuazione di chi avesse commissionato i lavori edilizi: la deposizione del teste indicato come Santaniello sarebbe stata insufficiente; non sarebbe stato provato in modo certo che l'imputata fosse la soggetto committente, non potendo ciò desumersi solo dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse alla nuova costruzione, dalla presenza al sopralluogo e dalla presentazione dell'istanza di dissequestro. Ha inoltre evidenziato che la domanda di condono era stata presentata da altro soggetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a una rivalutazione del compendio probatorio e a una diversa lettura delle prove già compiuta in modo concorde dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha osservato che la motivazione di merito aveva valorizzato ulteriori elementi, oltre a quelli richiamati dalla ricorrente, tra cui la presentazione da parte della stessa di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, nella quale l'imputata si era dichiarata unica proprietaria dell'immobile per pacifico e continuato possesso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice richiamata per le violazioni urbanistico-edilizie oggetto di condanna confermata in appello.
artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001
Ulteriori disposizioni del testo unico edilizia poste a fondamento della responsabilità confermata in sentenza.
Richiamato come istanza di accertamento di conformità presentata dalla stessa imputata; la Corte lo valorizza come elemento fattuale sintomatico della sua posizione dominicale e del coinvolgimento nei lavori.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso aveva introdotto censure diverse da quelle consentite in cassazione, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove.
Base normativa per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa comparazione delle prove già scrutinata dai giudici di merito.
- La doglianza di violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio è inammissibile quando, sotto la sua veste, si prospetta in realtà una mera contestazione del giudizio di attendibilità e di sufficienza della prova compiuto dai giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità su una pluralità di elementi convergenti, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con l'intero apparato argomentativo e non con singoli frammenti isolati della motivazione.
- La presentazione di istanze o atti amministrativi da parte dell'imputato, se valorizzata dai giudici di merito, può costituire elemento fattuale rilevante per inferire la sua disponibilità dell'immobile e il suo coinvolgimento nei lavori edilizi.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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